CONTRATTO DI PROCACCIATORE OCCASIONALE DI AFFARI *

Fra

Alfa ( di seguito denominata COMMITTENTE) con sede legale in …………., Via ………… n. … P.IVA ………………., Cod. Fisc.  …………………………., REA …….., CCIAA di …………………………., nella persona di del suo legale rappresentante pro tempore ……………….

e

Beta (di seguito denominato AGENTE), (se società) con sede in ………….., via …………., P.IVA, (se persona fisica) residente in ……………, via ……………, n …  Cod. Fisc. …………………., P.IVA ……………….. (di seguito denominato anche PROCACCIATORE), si conviene quanto segue:

1) La COMMITTENTE autorizza il PROCACCIATORE a proporre i propri prodotti ad eventuali clienti ed a segnalarle i nominativi degli eventuali acquirenti. Le trattative restano di esclusiva competenza della Societa` .

2) Al PROCACCIATORE non e` assegnato alcun territorio che, pertanto, puo` estendersi a tutte le localita` nelle quali il procacciatore riterra` opportuno espletare la sua attività.

3) Il COMMITTENTE si riserva il diritto di trattare clienti o affari direttamente o mediante agenti con delimitazioni di zona o mediante altri procacciatori occasionali. Qualora il procacciatore proponga un affare in zona assegnata ad un agente, sara` stabilita di volta in volta la provvigione spettantegli.

4) Il PROCACCIATORE non sara` legato da alcuna esclusiva e potra` commerciare o trattare prodotti in concorrenza di altre imprese.

5) Il PROCACCIATORE svolgera` la sua attivita` con piena autonomia di azione, di tempo, di organizzazione e non avra` pertanto alcun vincolo, ne´ di dipendenza, ne´ di rapporto stabile di collaborazione nei confronti della Societa` .

6) Il COMMITTENTE stabilira` i prezzi dei listini e le relative modifiche, ai quali il procacciatore potra` offrire le merci. Egli non potra` apportare ai suddetti prezzi ne´ maggiorazioni ne´sconti, ne´ modificare le condizioni contrattuali, salvo esplicito assenso della Societa` .

7) La fatturazione sara` effettuata direttamente dal COMMITTENTE ed i pagamenti dovranno effettuarsi esclusivamente presso la stessa.

8) Sulle vendite andate a buon fine il COMMITTENTE riconoscera` al PROCACCIATORE una provvigione, alcolata al netto degli sconti e di ogni altro onere gravante sulla vendita, nella misura di ……………

9) Nessuna provvigione competera` per la segnalazione di nominativi da parte del procacciatore, e con i quali la Societa` insindacabilmente si sia rifiutata di concludere il contratto.

10) Le provvigioni saranno corrisposte al PROCACCIATORE ogni …………… mesi dietro emissione di regolare fattura.

11) E` fatto divieto al PROCACCIATORE di utilizzare direttamente il nome della Societa` nei propri rapporti commerciali, di inserire il nome nelle lettere commerciali, biglietti da visita, materiale pubblicitario ed in ogni altra corrispondenza relativa alla sua propria attivita` .

12) Il presente contratto puo` essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con un preavviso, mediante raccomandata, di 30 giorni.

13) Per ogni controversia dovesse insorgere in ordine al presente contratto ed alla sua esecuzione le parti indicano quale foro competente esclusivo quello di  …………………………

Luogo, data

IL COMMITTENTE

IL PROCACCIATORE

 

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* NOTE ESPLICATIVE

1) Da tenere presente che molto spesso il contratto di procacciamento viene individuato dalla giurisprudenza quale espressione di un contratto di agenzia soprattutto laddove si assiste ad una continuità nell’attività promozionale svolta dal procacciatore. E ciò con le inevitabili conseguenze riconducibili a tale diversa configurazione.