CONTRATTO DI SUBAGENZIA *
Con riferimento agli accordi intercorsi, premesso che:
– Alfa spa (di seguito denominata anche PREPONENTE-AGENTE) con sede legale in …………., Via …………………… n. ..… P.IVA ………………., Cod. Fisc. …………………………., REA …….., CCIAA di …………………………., nella persona di del suo legale rappresentante pro tempore ………………. è Agente di Commercio per conto della ditta ………………………………. (denominata anche PREPONENTE) con sede in …………………… per la zona costituita da ……………..;
– è intenzione di Alfa avvalersi di un sub agente;
ciò premesso, Alfa spa
nomina
il sig. ……………………………………… (di seguito denominato anche SUB AGENTE), nato a …………………. il ………………….. residente in…………………….., via……………………………….., P.Iva ……………………., iscritto al n. …….. del Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio tenuto presso la CCIAA di ………………, il quale accetta e dichiara e di non essere vincolata ad alcun obbligo di non concorrenza, quale suo
Sub Agente di commercio senza deposito
nel rispetto delle condizioni qui di seguito indicate:
1 ) (Autonomia e personalità dell’incarico).
Il SUB AGENTE svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione, in forma autonoma ed indipendente; egli avrà la più ampia libertà nella scelta dei modi e tempi di svolgimento dell’incarico, tenuto conto, tuttavia, delle modalità di adempimento previste dal successivo art. 2.
Il presente incarico di sub agente di commercio è strettamente personale di modo che lo stesso non potrà avvalersi di collaboratori se non dietro espressa autorizzazione scritta della ditta i quali peraltro non potranno mai fare valere alcuna azione, pretesa o diritto verso quest’ultima.
Sempre in considerazione della personalità dell’incarico il presente contratto non potrà essere conferito dal SUB AGENTE (nella ipotesi di sub agente ditta individuale) in società, sia di persone che di capitali come società cooperative.
2) (Adempimento dell’incarico).
Con l’accettazione del presente incarico il SUB AGENTE si impegna:
- a) ad adoperarsi al meglio per curare e sviluppare la vendita dei prodotti di cui la ditta è agente e meglio specificati al successivo punto 3) e per la loro affermazione nella zona a lui assegnata;
- b) a non offrire nè vendere, sia direttamente che indirettamente, i prodotti di cui al punto 3) in località non comprese nella zona a lui affidata;
- c) a visitare frequentemente e razionalmente la clientela, adoperandosi con diligenza per la sistemazione delle eventuali pendenze;
- d) a coadiuvare gli Ispettori od altri incaricati della PREPONENTE-AGENTE e/o eventualmente della PREPONENTE durante la loro permanenza nella zona di sua competenza, accompagnandoli nella visita alla clientela, e ciò senza pretendere alcun rimborso di spese.
- e) ad uniformarsi alle istruzioni della PREPONENTE-AGENTE;
- f) a fornire alla PREPONENTE-AGENTE le informazioni riguardanti le condizioni del mercato della zona assegnatagli e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari come anche notizie riguardanti lo stato della concorrenza, i reclami dei clienti o di terzi oltre ad eventuali violazioni, da parte di terzi, ai marchi commerciali oggetto del presente contratto ed utilizzati dalla PREPONENTE-AGENTE e/o PREPONENTE.
- g) a contattare, per ogni questione inerente il presente contratto e la sua esecuzione ivi comprese eventuali problematiche scaturenti dalla vendita dei prodotti, la PREPONENTE-AGENTE.
- h) a considerare confidenziali tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nel corso del presente contratto e che gli verranno comunicate dalla PREPONENTE-AGENTE come tutte le informazioni relative ai processi di fabbricazione, segreti di affari e metodi di vendita, inerenti ai prodotti di cui al punto 3), che gli verranno comunicate/i da quest’ultima o dalla PREPONENTE impegnandosi a non divulgarle a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma a chiunque per tutta la durata del rapporto di sub agenzia e successivamente alla sua cessazione.
3) (Oggetto del contratto. Zona di competenza).
Il SUB AGENTE è incaricato stabilmente di promuovere, in esclusiva, nella zona costituita da …………………………………………………, la vendita dei seguenti prodotti già oggetto del contratto di agenzia tra la PREPONENTE-AGENTE e la PREPONENTE:
…………………………………………….
Il rispetto dei limiti di zona costituisce uno degli elementi essenziali del presente contratto.
Il SUB AGENTE dovrà effettuare un volume d’affari adeguato all’importanza della zona assegnatagli e a tal fine dovrà svolgere l’attività promozionale con continuità ed assiduità presso tutta la clientela solvibile acquisita e potenziale della sua zona.
Sarà in facoltà della PREPONENTE-AGENTE porre limiti nella distribuzione alla clientela di qualsiasi dei prodotti oggetto del presente contratto di cui la stessa è agente, secondo norme che saranno comunicate al SUB AGENTE ed alle quali lo stesso dovrà tassativamente attenersi, nonchè di cessarne in ogni momento la vendita, senza che con ciò sorga alcun diritto del SUB AGENTE a qualsivoglia indennizzo e/o provvigione e/o risarcimento.
Nessun indennità e/o provvigione e/o risarcimento spetterà altresì al SUB AGENTE nel caso di limiti alla distribuzione o cessazione della vendita dei prodotti oggetto del presente contratto da parte della PREPONENTE.
Sarà in facoltà della ditta variare la zona, prodotti e clienti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 dell’ AEC 26.2.2002.
4) (Durata. Scioglimento e preavviso ).
Il presente rapporto ha inizio dal giorno …………………….ed è soggetto ad un periodo di prova di mesi …………
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e senza diritto del SUB AGENTE ad indennità alcuna ivi compresa quella di cessazione.
Superato il periodo di prova il presente contratto dovrà intendersi a tempo indeterminato con facoltà di ciascuna delle parti di recedere dallo stesso nel rispetto dei termini di preavviso di cui all’ AEC 26.2.2002.
Alla cessazione del rapporto, il sub agente sarà tenuto alla restituzione alla ditta di quanto gli è stato affidato per la esecuzione del presente mandato come: listini, condizioni di vendita, cataloghi, depliants, tabulati e schede clienti, materiali promozionali e pubblicitario in genere.
5) (Divieto di concorrenza).
E’ fatto divieto al SUB AGENTE di trattare, sia direttamente che per interposta persona, nella zona di sua competenza, la vendita di prodotti di altre ditte in concorrenza con quelli oggetto del presente contratto.
6) (Prezzi e condizioni di vendita).
I prezzi e le condizioni di vendita dei prodotti oggetto del presente contratto sono quelli previsti dai listini forniti dalla PREPONENTE.
Nessuna pretesa né a titolo indennitario e/o provvigionale come a titolo risarcitorio potrà essere avanzata dal SUB AGENTE alla PREPONENTE e/o PREPONENTE – AGENTE nel caso di modifica dei listini e delle condizioni di vendita.
7) (Proposte d’ordine)
Le proposte d’ordine saranno sempre assunte dal SUB AGENTE <<salvo approvazione della PREPONENTE >>.
Le proposte d’ordine dovranno essere inviate e/o consegnate alla PREPONENTE-AGENTE complete in ogni loro parte e corredate di ogni elemento necessario; in particolare ogni proposta d’ordine deve essere sottoscritta dal cliente e nel caso di cliente nuovo, anche accompagnata da informazioni del sub agente.
La PREPONENTE-AGENTE provvederà poi a trasmettere le proposte d’ordine ricevute alla PREPONENTE.
In caso di mancata accettazione della proposta d’ordine da parte della PREPONENTE-AGENTE e/o PREPONENTE il subagente non potrà pretendere alcun compenso provvigionale e/o indennità e/o risarcimento danni.
8) Spese del SUB AGENTE.
Tutte le spese, nessuna esclusa, che il SUB AGENTE incontrerà nello svolgimento dell’incarico, comprese quelle per la tenuta del suo ufficio, per viaggi e soggiorni fuori sede, per posta e telefono, fiere, visite alla clientela, visita alla sede della PREPONENTE-AGENTE e/o PREPONENTE sono a completo carico dello stesso ex art. 1748 c.c.
9) (Riscossioni).
Il SUB AGENTE dovrà adoperarsi, quando occorre, affinchè i clienti provvedano puntualmente ai pagamenti ed alla bonaria soluzione delle eventuali contestazioni e, nel caso in cui si verifichino inadempienze, dovrà collaborare alle attività tendenti al recupero del credito senza che tali attività diano luogo al sorgere in capo al sub agente di alcun compenso.
Il SUB AGENTE non potrà in nessun caso provvedere alla riscossione di crediti relativi agli affari dallo stesso promossi salvo che intervenga apposita deroga scritta da parte della PREPONENTE.
In tale ipotesi il SUB AGENTE non avrà diritto ad alcun compenso oltre quello già indicato al punto 11).
Le somme riscosse dal SUB AGENTE dovranno da questi essere consegnate alla PREPONENTE entro …….. giorni.
10) (Sconti e dilazioni).
In mancanza di autorizzazione scritta della ditta il sub agente non potrà in nessun caso concedere dilazioni di pagamento come non potrà concedere sconti, bonifici, omaggi, accrediti ecc. e neppure rilasciare quietanze liberatorie.
11) (Provvigioni).
Su tutti gli affari conclusi, eseguiti e giunti a buon fine di incasso, al SUB AGENTE spetterà una provvigione sul fatturato al netto di sconti, abbuoni, resi merce, omaggi, imballi, trasporti, imposte, tasse, IVA, interessi, come dal seguente prospetto:
% …. sul fatturato netto
L’importo delle provvigioni sarà liquidato trimestralmente in idoneo estratto conto riepilogativo.
Nulla ogni contestazione verbale dell’estratto conto.
12) Indennità di fine rapporto
All’atto dello scioglimento del presente rapporto di sub agenzia al SUB AGENTE verrà riconosciuta una indennità di fine rapporto (e cioè indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica) così come determinata dall’ AEC 26 febbraio 2002, sempre se spettante e qualora ne ricorrano i presupposti (1).
13) (Clausola risolutiva espressa).
Il mancato adempimento, da parte del SUB AGENTE, dei seguenti obblighi, legittimerà la PREPONENTE-AGENTE a recedere ex art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta, con effetto immediato, dal contratto di sub agenzia, senza obbligo di concedere il periodo di preavviso nè tantomeno alcuna indennità sostitutiva:
- a) Riscossione di crediti della ditta senza autorizzazione scritta da parte della PREPONENTE-AGENTE;
- b) Mancata consegna alla PREPONENTE-AGENTE delle somme riscosse entro il termine giorni ………;
- c) Mancato adeguamento alle istruzioni della PREPONENTE-AGENTE;
- d) Omissione nella comunicazione alla PREPONENTE-AGENTE di informazioni riguardanti le condizioni di mercato nella zona assegnata al sub agente ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari;
- e) Mancato rispetto dell’obbligo di segretezza;
- f) Mancato rispetto dell’obbligo di non concorrenza di cui alla clausola 5);
- g) Rifiuto a coadiuvare gli Ispettori od altri incaricati della PREPONENTE-AGENTE o della PREPONENTE durante la loro permanenza in zona;
- h) Concessione non autorizzata di sconti e/o dilazioni.
La risoluzione del contratto per inadempimento del SUB AGENTE, anche ex art. 1453 e ss. c.c. e/o recesso per giusta causa azionato dalla PREPONENTE-AGENTE, comporterà, altresì, la perdita dello stesso dell’indennità di fine rapporto di cui al precedente punto 12).
14) Incedibilità del presente contratto
Il SUB AGENTE non potrà cedere il presente contratto a soggetti terzi ivi comprese società di persone e/o di capitali e/o società cooperative.
15) (Modifiche al presente contratto).
Nessuna aggiunta o modifica degli accordi sopra trascritti sarà considerata valida se non sia stata precisata convenzionalmente per iscritto.
16) Foro competente
Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1 della legge 11.2.1992 n. 128, in tutte le ipotesi in cui l’AGENTE sia organizzato in forma societaria (di capitali o di persone) nonché in tutte le ipotesi in cui l’attività dello stesso si concretizzi in un opera non prevalentemente personale, le parti stabiliscono, per ogni controversia di natura giudiziaria, la competenza esclusiva del Tribunale di ……………….. (2).
17) (Legislazione. Accordo economico collettivo).
Per quanto non previsto dal presente contratto di sub agenzia, le parti rinviano al Codice civile (artt. 1742 e ss.) e all’ AEC 26 febbraio 2002 valido per il settore del commercio.
Luogo, data
IL SUB AGENTE LA PREPONENTE – AGENTE
Ai sensi ed agli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto, dopo averne preso visione, dichiara di approvare specificamente il contenuto delle seguenti clausole:
1) Autonomia e personalità dell’incarico;
2) Adempimento dell’incarico;
3) Oggetto del contratto.Zona di Competenza;
4) Durata. Scioglimento e preavviso;
5) Divieto di concorrenza;
13) Clausola risolutiva espressa;
14) Incedibilità del presente contratto;
15) Modifiche al contratto;
16) Foro competente.
Luogo, data
IL SUB AGENTE
——————————————————————————————-
* NOTE ESPLICATIVE
1) In questo contratto si è scelto di determinare l’indennità di cessazione ai sensi della disciplina collettiva. Occorre però considerare che una tale determinazione non mette al riparo la preponente da eventuali richieste avanzate dall’agente di rideterminazione dell’indennità ai sensi dell’ art. 1751 c.c.
2) Quando l’agente è una ditta individuale foro competente sarà sempre quello in cui l’agente ha il domicilio (art. 413 c.p.c. così come modificato dalla l. 11.2.1998, n.128).