CONTRATTO DI AGENZIA (Modello 8)
ALFA SPA
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Spett.le
BETA
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LETTERA D’INCARICO D’AGENZIA
In relazione alle intese intercorse, vi confermiamo, con la presente, l’incarico di promuovere stabilmente, per nostro conto, la vendita dei prodotti come specificato nelle clausole di seguito indicate.
Art. 1 – Oggetto e zona
- E’ vostro compito quello di promuovere3 per nostro conto contratti di vendita dei seguenti prodotti ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………..
- La vostra attività dovrà essere esplicata nella zona di seguito indicata.
- I limiti di detta zona potranno essere da noi variati secondo le modalità del vigente Accordo Economico Collettivo di settore.
- Non potrete svolgere la vostra attività al di fuori dei limiti della zona assegnatavi; gli ordini assunti al di fuori della stessa non saranno presi in considerazione e, anche se accettati, non saremo obbligati a corrispondervi la provvigione, salvo accordi preventivi di volta in volta.
- Noi potremo effettuare vendite dirette nella zona a voi assegnata. Su tali vendite vi sarà riconosciuto il normale compenso provvigionale.
Art. 2 – Svolgimento dell’incarico
- Il presente incarico ha carattere strettamente personale; non è, perciò, trasmissibile ad altri senza il nostro consenso. Esso non crea alcun vincolo di subordinazione o dipendenza, essendo voi liberi di organizzare la vostra attività in piena autonomia e nei modi che riterrete più opportuni. La nostra ditta resta, pertanto, estranea ai rapporti di qualunque natura che porrete in essere con terzi.
- Potrete avvalervi dell’opera di collaboratori commerciali e/o di sostituti e/o di altri agenti di commercio, restando, comunque, inteso che saranno a vostro carico i compensi da corrispondere a detti soggetti e le eventuali responsabilità derivanti dal loro operato.
Art. 3 – Esclusiva
- E’ fatto vincolo esplicito di astenervi sia dall’assumere altri incarichi di vendita per prodotti concorrenti a quelli elencati al precedente art. 15, sia di acquistare in proprio o per conto terzi, per rivendere, i prodotti stessi.
- Nella zona a voi assegnata non ci avvarremo dell’opera di altri agenti.
Art. 4 – Obblighi dell’agente
- Sarà specifico impegno dell’agente:
- a) promuovere i contratti di vendita di cui al precedente art. 1, attenendosi alle direttive ed alle istruzioni della mandante;
- b) non concedere sconti oltre quelli previsti dalle condizioni generali di vendita, salvo autorizzazione scritta della mandante;
- c) trasmettere alla mandante, entro 5 giorni dall’acquisizione, gli ordini sottoscritti dal cliente. Tali ordini saranno in ogni caso vincolati dalla clausola “Salvo approvazione della Casa”, riservandosi la mandante la facoltà di non accettare ordini che non ritenesse a suo insindacabile giudizio di evadere10;
- d) accertarsi, prima di raccogliere l’ordine, nella misura più idonea allo scopo, della solvibilità del cliente e informare per iscritto la mandante su eventuali condizioni di evidente difficoltà economica del cliente;
- e) rispettare il segreto di ogni notizia e/o informazione aziendale relativa alla mandante che abbia natura confidenziale e/o riservata, di cui sia venuto a conoscenza e/o in possesso in dipendenza dal proprio incarico, come ad esempio le notizie relative a: qualità tecniche dei prodotti, ammontare degli affari, organizzazione aziendale (interna ed esterna), listini e circolari inviati dalla mandante, statistiche, elenchi clienti, ecc., qualora non siano necessari per la presentazione e la conoscenza dei prodotti da offrire alla clientela;
- f) nel caso in cui, per qualsiasi ragione, sia essa dipendente o meno dalla volontà dell’agente, quest’ultimo non fosse in grado di eseguire l’incarico, ne darà immediatamente notizia. In particolare, in caso di malattia o di infortunio che impedisca all’agente di svolgere temporaneamente l’incarico affidato, quest’ultimo ne darà tempestiva comunicazione, ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Economico Collettivo di settore.
Art. 5 – Fatturazione e incassi
- La fatturazione delle merci sarà effettuata esclusivamente da noi, salvo diversi accordi. Non vi è riconosciuta la facoltà di riscuotere per nostro conto: gli incassi saranno curati direttamente da noi. Le somme che eccezionalmente fossero da voi riscosse su nostra autorizzazione o che comunque vi dovessero pervenire, dovranno esserci rimesse con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro cinque giorni dalla riscossione, escludendo ogni trattenuta o compensazione a qualsiasi titolo.
Art. 6 – Provvigioni
- A compenso dell’opera da voi prestata, vi sarà corrisposta una provvigione pari alle concordate percentuali – di cui all’allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente atto – sugli importi netti degli affari (esclusi gli sconti valuta o comunque per pagamento) da voi promossi nella zona di vostra competenza. La provvigione vi sarà riconosciuta in conseguenza della conclusione del contratto, dal momento in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione.
- La provvigione sarà liquidata secondo le disposizioni dell’Accordo economico collettivo vigente, in base alle fatture incassate nel periodo stesso, al netto delle trattenute e dei contributi posti a vostro carico dalla legge o da altre disposizioni normative, con l’obbligo per la mandante della trasmissione di detti contributi o trattenute agli Istituti od Enti previsti per legge, nei tempi e modi da questa consentiti. Resta comunque impregiudicato il diritto dell’agente di ottenere gli anticipi previsti dalla contrattazione collettiva.
- La somma risultante dalla liquidazione vi sarà inviata con il relativo conto, restando inteso che il conto stesso si considererà approvato se non verranno fatte contestazioni entro 60 giorni dal suo invio.
Art. 7 – Decorrenza e durata
- Il presente incarico decorre dal ……………………. e si intende costituito a tempo indeterminato.
- Il rapporto potrà essere sciolto in qualsiasi momento, a mezzo di lettera raccomandata, nei termini di preavviso stabiliti dall’Accordo Economico Collettivo di settore.
- Durante il periodo di preavviso siete tenuti a prestare la Vostra opera per il regolare svolgimento del mandato, salvo, in caso contrario, il nostro diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni.
Art. 8 – Clausola risolutiva espressa
- E’ facoltà della ditta mandante risolvere immediatamente e senza preavviso il presente contratto, mediante semplice comunicazione scritta di volersi avvalere della presente clausola, quando ricorra una delle seguenti inadempienze:
- a) violazione da parte dell’agente della zona di cui al precedente art.1;
- b) violazione da parte dell’agente degli obblighi di cui all’art. 4.
Art. 9 – Indennità di cessazione rapporto
- In caso di cessazione del rapporto, Vi saranno riconosciute le indennità di cessazione del rapporto secondo quanto previsto dall’Accordo Economico Collettivo di settore, in quanto dovute, intendendosi l’art. 1751 c.c. interamente soddisfatto dalle norme dell’Accordo.
Art. 10 – Restituzione documenti
- In caso di cessazione del rapporto siete tenuti a restituirci, senza indugi, oltre all’eventuale merce in vostro possesso, i documenti che Vi sono stati affidati o comunque in vostro possesso e relativi all’esecuzione del mandato (listini, campionario, copie fatture, materiale pubblicitario), nonché l’elenco aggiornato dei clienti, senza diritto alcuno di ritenzione o di far copie e/o fotocopie dei documenti stessi, fatta eccezione della documentazione che siete tenuti a conservare per legge e della quale vi è comunque assolutamente vietato l’impiego per fini diversi da quelli di cui alle leggi in questione.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
- Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del decreto legislativo n. 196/2003. 2. Le parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all’interessato.
Art. 12 – Controversie
- Tutte le controversie nascenti in relazione all’incarico di cui alla presente lettera saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di ………….
Art. 13 – Forma scritta
- La presente lettera d’incarico viene rimessa all’agente in duplice copia.
- Il contratto sarà perfezionato con la ricezione da parte della preponente di copia sottoscritta dall’agente.
Art. 14 – Clausole integrative
- Ogni eventuale altro accordo precedente, tra noi esistente, deve intendersi risolto.
- Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente incarico, si fa rinvio alle norme dell’Accordo Economico Collettivo di settore per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale e del relativo regolamento, e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme del codice civile, purché conformi alle disposizioni dell’Accordo Economico Collettivo di settore.
Luogo, data ……………
FIRMA Casa Mandante ……………………………….
Dichiaro di accettare le clausole di cui alla lettera d’incarico sopra riportata.
Luogo, data di accettazione ……………………………
FIRMA Agente ……………………………………….
Ai sensi degli artt. 1341 e ss. accetto le clausole di cui agli artt. 8, 12
FIRMA
Agente ……………………………………….
Luogo, data ……………….