CONTRATTO DI AGENZIA (Modello 9)

T r a

Alfa ( di seguito denominata PREPONENTE) con sede legale in …………., Via ………… n. … P.IVA ………………., Cod. Fisc.  …………………………., REA …….., CCIAA di …………………………., nella persona di del suo legale rappresentante pro tempore ……………….

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Beta (di seguito denominato AGENTE), (se società) con sede in ………….., via …………., P.IVA, (se persona fisica) residente in ……………, via ……………, n …  Cod. Fisc. …………………., P.IVA ……………….. (di seguito denominato anche AGENTE), iscritta/o nel ruolo degli agenti al n. …. presso  CCIAA di …………. e dichiara e di non essere vincolata ad alcun obbligo di non concorrenza, si conviene quanto segue:

1. Oggetto dell’incarico

Con il presente contratto, il Preponente conferisce all’Agente l’incarico di promuovere stabilmente, con attività autonoma e indipendente e senza vincolo di subordinazione, la conclusione di contratti di vendita dei seguenti Prodotti:

……………….

……………….

2. Zona

L’incarico di cui al punto 1) è riferito al Territorio di ___ (e/o per la Clientela ___)

2.1. Clienti direzionali

Fuoriescono dal presente contratto i clienti c.d. “direzionali”, di cui all’allegato elenco che si intende parte integrante del presente contratto, con i quali il Preponente si riserva di operare direttamente.

Sugli affari conclusi con i predetti clienti l’Agente non vanterà alcun diritto alla provvigione.

2.2. E-commerce

Per i contratti conclusi nella zona stessa e con i clienti di sua competenza attraverso l’E-commerce e/o comunque attraverso reti internet è escluso ogni diritto dell’ Agente alla provvigione.

3. Diritto di esclusiva

L’Agente si impegna a non assumere né mantenere incarichi della stessa natura nella zona al medesimo assegnata e per lo stesso ramo di attività di quello del Preponente ed a non svolgere altra attività in concorrenza con lo stesso.

Qualora l’Agente, in vigenza del presente contratto, intraprenda altra attività professionale dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Preponente che si riserva di valutarne la compatibilità con quella oggetto del mandato.

Parimenti il Preponente si impegna a non concedere a terzi nella zona affidata all’Agente, incarichi della natura di cui al presente mandato, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6).

Immutata la facoltà del Preponente di concludere direttamente affari nella zona di cui sopra fatto salvo il diritto dell’Agente alla provvigione.

4. Incedibità del contratto

Essendo fondato sull’ intuitus personae  l’incarico  non è cedibile a terzi e non può essere conferito in Società neppure come apporto in associazione in partecipazione, salvo diverso specifico accordo scritto.

4.1. Sub – agenti

L’Agente potrà avvalersi dell’opera di sub-agenti solamente a seguito di preventiva autorizzazione scritta del Preponente.

5. Svolgimento dell’incarico

L’Agente dovrà promuovere la conclusione dei contratti di vendita dei prodotti contrattuali secondo i seguenti criteri:

– Far conoscere alla clientela, nel modo e nelle forme più adatte e soprattutto con frequenti e sistematiche visite personali, i prodotti contrattuali, sottoponendo offerte e listini ed esercitando presso la stessa la più opportuna propaganda, secondo le istruzioni impartite dal Preponente.

– La promozione degli affari dovrà avvenire nel rispetto dei prezzi, periodicamente comunicati a mezzo dei listini di vendita.

– L’Agente si impegna a comunicare al Preponente i reclami relativi ad eventuali vizi dei prodotti venduti e ad eseguire le indicazioni del Preponente concernente detti reclami.

– L’Agente dovrà trasmettere al Preponente le proposte d’ordine raccolte dalla clientela nel più breve tempo possibile, e soltanto a quest’ultimo spetterà decidere in merito alla loro accettazione.

– Le vendite promosse dall’Agente devono intendersi con la clausola “salvo approvazione della Casa”.

– Le proposte d’ordine devono contenere tutte le indicazioni relative al tipo di merce, al prezzo, alle condizioni di consegna e di pagamento.

Si conviene inoltre espressamente che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1749 comma I c.c. e dal vigente AEC, devono intendersi totalmente o parzialmente rifiutate dal Preponente le proposte d’ordine non eseguite, in tutto o in parte, entro ___ giorni dal loro invio.

I termini di consegna indicati sulle ordinazioni non potranno mai essere impegnativi né essenziali, ma solo indicativi. Per consegne impegnative sarà necessaria l’autorizzazione scritta del Preponente.

L’Agente dovrà assumere le opportune informazioni sulla solvibilità della clientela al fine di assicurare il buon fine delle operazioni di vendita.

L’Agente dovrà collaborare con il Preponente nell’eventuale recupero dei crediti, provvedendo, solo in casi speciali e previa richiesta ad incassare l’importo che dovrà essere prontamente rimesso, non potendo l’Agente trattenerlo per nessun motivo, neppure in conto compensazione di eventuali crediti verso il Preponente.

L’Agente non potrà modificare termini e condizioni di vendita senza preventiva autorizzazione scritta del Preponente e non potrà rilasciare quietanza.

Il Preponente si riserva il diritto di far visitare la zona da incaricati, con l’obbligo per l’Agente di accompagnarli nelle visite alla clientela. Dette visite saranno occasionali e potranno essere effettuate su iniziativa del Preponente o su motivata richiesta dell’Agente.

L’Agente dovrà segnalare immediatamente al Preponente qualsiasi violazione dei marchi, dei segni distintivi, del nome dei prodotti contrattuali, nonché la loro imitazione servile o contraffazione e più in generale qualsiasi atto che si concreti in concorrenza sleale.

Qualora i prodotti proposti suscitino l’interesse del cliente, ma i prezzi risultino di ostacolo alla acquisizione dell’ordine, l’Agente dovrà chiedere l’intervento diretto alla trattativa del Preponente; in tali casi l’aliquota provvigionale verrà stabilita di volta in volta.

L’Agente dovrà altresì comunicare senza indugio l’eventuale insorgenza di impedimenti che possano pregiudicare il corretto assolvimento dell’incarico secondo le istruzioni contenute nel presente contratto.

Il Preponente deve mettere a disposizione dell’Agente la necessaria documentazione relativa ai prodotti e fornire allo stesso le notizie utili a svolgere, nella maniera più producente, il proprio mandato.

6.Provvigione

Sugli affari conclusi, eseguiti e andati a buon fine, spetta all’Agente una provvigione complessiva del ___ % al netto di ___ (es.: sconti, premi, bonus riconosciuti alla clientela, bolli, IVA ed imposte, spese di trasporto, imballaggio, ecc.) fatti salvi gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento.

Le parti convengono espressamente che il momento di maturazione della provvigione sarà quello del buon fine dell’affare e quindi del totale pagamento della merce da parte del cliente salvo il caso indicato dal vigente A.E.C.

La provvigione si intende comprensiva di ogni onere e spesa sostenuta dall’Agente nell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.

Per l’attività continuativa d’incasso, con responsabilità dell’Agente per errore contabile, spetta allo stesso, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione, una provvigione separata del ___%.

Per eventuali prodotti diversi da quelli contrattuali la cui vendita è promossa dall’Agente su autorizzazione specifica del Preponente, verrà corrisposta all’Agente una provvigione da determinarsi con la stessa lettera che autorizza l’Agente a promuovere la vendita.

Saranno riconosciute inoltre all’Agente le provvigioni per tutte le vendite effettuate suo tramite, anche se la consegna della merce e/o la fatturazione venga effettuata in altre zone affidate in esclusiva ad agenti diversi.

Conseguentemente, nessuna provvigione competerà all’Agente per affari eseguiti nella sua zona ma promossi da altri agenti in zone diverse.

Nei casi in cui la trattativa si svolgesse nella zona dell’Agente e la consegna e/o la fattura fosse indirizzata diversamente, dovrà essere data comunicazione tempestiva al Preponente, per consentire allo stesso di intervenire al fine di attribuire eventuali competenze e spettanze.

All’Agente non verrà riconosciuta alcuna provvigione per le vendite a consumatori finali dei prodotti contrattuali, effettuate dal Preponente attraverso reti Internet o comunque reti cibernetiche o telematiche (c.d. vendite E-Commerce).

La cessazione di questo contratto non interrompe le obbligazioni in corso; in particolare il Preponente riconoscerà all’Agente la provvigione su tutti gli affari trasmessi o comunque posti in essere nel corso del contratto anche se conclusi ed eseguiti dopo.

L’Agente pertanto ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi in seguito ad ordini ricevuti dopo la cessazione del presente contratto, qualora la conclusione dell’affare sia da ricondurre prevalentemente all’attività svolta dall’Agente durante il periodo di vigenza del presente contratto, e l’affare sia concluso entro un termine ragionevole dalla cessazione del contratto stesso.

Ai fini di cui sopra, l’Agente dovrà relazionare dettagliatamente per iscritto il Preponente, all’atto della cessazione del presente contratto, sulle trattative commerciali intraprese ma non ancora concluse a causa dell’intervenuto scioglimento del rapporto.

In presenza delle circostanze sopra richiamate il termine “ragionevole” entro il quale l’affare deve comunque concludersi, viene convenzionalmente concordato in ___ gg./settimane/mesi successivi alla cessazione del presente contratto; a tal fine le parti espressamente considerano questo termine come soddisfacente il principio di cui al comma III dell’art. 1748 c.c. e di cui al vigente A.e.c.

7.Quantitativo minimo di vendite 

Premesso che le parti riconoscono che condizione essenziale del presente contratto è il raggiungimento ed il mantenimento di un fatturato minimo nella zona assegnata, per ciascun anno solare (o stagione) esse concorderanno un quantitativo minimo di vendite.

Per l’anno ___ (o la stagione ___) l’Agente ed il Preponente individuano il fatturato minimo in un importo netto non inferiore a € ___.

Per fatturato netto è da intendersi l’effettivo ricavo del mandante, detratti quindi tutti gli eventuali premi, sconti aggiuntivi, bonus od offerte promozionali riconosciuti al cliente.

Fermo restando l’adeguamento automatico del fatturato minimo all’eventuale incremento dei prezzi di listino, per gli anni ___ (o le stagioni) successivi, qualora non venga raggiunto entro il 31 gennaio l’accordo sul fatturato minimo, l’importo annuale verrà automaticamente adeguato applicando all’importo dell’anno precedente l’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per l’intera collettività.

Il mancato rispetto del quantitativo minimo di vendite concordato costituirà per il Preponente causa di risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi del punto 11) del presente contratto.

8.Variazioni di zona, prodotti e misura della provvigione

Il Preponente si riserva la unilaterale facoltà di apportare variazioni alla zona assegnata (territorio, clientela e prodotti) e alla misura delle provvigioni secondo le modalità e i termini di cui al vigente A.E.C..

9.Garanzia per i mancati pagamenti

Alle condizioni previste dall’art. 1746 c.c., potrà essere concordata la prestazione di apposita garanzia da parte dell’Agente, per l’inadempimento del terzo.

10.Prova – Durata del contratto – Preavviso

L’incarico è conferito per un periodo di prova di 6 mesi, periodo entro il quale è facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto senza alcun obbligo di preavviso o di pagamento di indennità di qualsivoglia natura.

Qualora al termine del periodo di prova il presente contratto non sia stato fatto cessare da una delle parti a mezzo lettera raccomandata A.R., lo stesso si intenderà a tempo indeterminato.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente contratto previa disdetta da comunicarsi all’altra Parte a mezzo lettera raccomandata A.R. nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal vigente dell’A.e.c.

Le parti convengono che il periodo di preavviso decorrerà dalla data di effettiva ricezione da parte dell’Agente della comunicazione di recesso ed avrà scadenza il giorno di calendario corrispondente al termine del preavviso, come sopra determinato.

Ove ciascuna delle parti, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, dovrà corrispondere all’altra parte, in sostituzione del preavviso, un’indennità calcolata ai sensi del sopra citato A.e.c.

La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso, può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Il presente contratto sostituisce qualsiasi altra precedente convenzione verbale o scritta in materia.

11. Clausola risolutiva espressa 

Il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., quindi con effetto immediato e senza corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso, nei casi in cui si verifichi una delle seguenti situazioni:

  1. apertura di procedura fallimentare, concordato preventivo o altra procedura concorsuale (per attività d’agenzia svolte in forma societaria);
  2. assoggettamento a condanne penali per reati patrimoniali direttamente connessi all’attività svolta;
  3. mancato rispetto del quantitativo minimo di vendite concordato tra le parti;
  4. violazione delle clausole contrattuali relative al diritto di esclusiva, all’impedimento allo svolgimento dell’incarico, all’obbligo di non trattenere ad alcun titolo somme riscosse per conto del Preponente;
  5. verificarsi di insolvenze da parte di clienti in misura superiore al ___% rispetto al volume complessivo del fatturato promosso dall’Agente a seguito di negligenze nell’obbligo di assunzione di informazioni sulla solvibilità della clientela.

12. Cessazione del rapporto – Indennità per la cessazione

Al momento dello scioglimento del contratto, l’Agente è tenuto a restituire al Preponente il campionario, il materiale pubblicitario ed ogni altro documento in suo possesso che sia stato messo a sua disposizione dal Preponente e non svolgerà alcuna attività che possa far presumere ai terzi la prosecuzione della collaborazione con il Preponente.

Nel caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento del campionario, potrà essere addebitato all’Agente il valore dello stesso.

In applicazione della direttiva comunitaria in materia, in caso di cessazione del rapporto di agenzia, all’Agente viene riconosciuta, se dovuta, una indennità per lo scioglimento del contratto alle condizioni e nei limiti di quanto previsto dal vigente A.E.C. che ha dato attuazione specifica all’art. 1751 c.c.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità sopra prevista l’Agente riconosce che all’atto del conferimento del presente mandato di agenzia, il Preponente già possiede nel territorio un patrimonio di clientela. A tale proposito, vengono dalle parti sottoscritti gli allegati elenchi indicanti: il numero dei clienti già serviti in zona dal Preponente ed il fatturato realizzato nell’anno precedente il conferimento.

13.Patto di non concorrenza

L’Agente si obbliga, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1751 bis c.c., per il periodo di ___ anni (max. 2) a decorrere dalla cessazione del presente contratto, a non prestare, né direttamente, né indirettamente in forma autonoma o subordinata, alcuna attività che possa trovarsi in concorrenza con l’attività del Preponente nel territorio di ___.

In occasione della cessazione del rapporto, a titolo di corrispettivo per l’applicazione del patto di non concorrenza nei termini sopra previsti, verrà corrisposta all’Agente un’indennità calcolata ai sensi del vigente A.E.C.

Fermo restando quanto sopra e fatta salva la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza e l’eventuale risarcimento dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., in caso di violazione del presente patto l’Agente sarà soggetto all’applicazione di una penale di ammontare pari al 50% della suddetta indennità.

14. Privacy

L’Agente si impegna al trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui sia stato, sia o sarà in possesso per effetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 30 giungo 2003 n. 196. In particolare, il trattamento dei dati personali che l’Agente effettuerà nell’esercizio delle sue funzioni dovrà avvenire osservando scrupolosamente le seguenti istruzioni:

  • rispettare il diritto alla riservatezza dei soggetti (persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni) ai quali i dati si riferiscono, effettuando un trattamento lecito e corretto;
  • trasmettere tutti i dati sopra citati unicamente ai sig.ri ___ in qualità di incaricati del trattamento dei dati da parte del Preponente quale titolare del trattamento stesso;
  • non creare nuove ed autonome banche dati, salvo preventiva autorizzazione del Preponente;
  • osservare tutte le misure di sicurezza e di protezione atte ad evitare rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito.

L’Agente si assume, anche per l’epoca successiva alla cessazione del rapporto, ogni e più ampia responsabilità in ordine ad eventuali non autorizzate comunicazioni e/o diffusioni dei dati sopra citati, esonerando così il Preponente da ogni conseguente responsabilità civile e penale.

Con la cessazione del rapporto ogni eventuale banca dati in possesso dell’Agente dovrà essere dallo stesso prontamente consegnata al Preponente.

15. Foro competente

In caso di controversia derivante dall’applicazione e/o interpretazione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva l’Autorità giudiziaria costituita presso la sede del Preponente.

IL PREPONENTE                                                                L’AGENTE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l’Agente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti del presente contratto:

1 (Oggetto dell’incarico)

2 (Zona)

3 (Diritto di esclusiva)

4 (Intrasferibilità del contratto e subagenti)

5 (Svolgimento dell’incarico)

6 (Provvigione)

7 (Quantitativo minimo di vendite)

8 (Variazione di zona, prodotti e misura della provvigione)

10 (Prova – Durata del contratto – Preavviso)

11 (Clausola risolutiva)

12 (Cessazione del rapporto – Indennità per la cessazione)

13 (Patto di non concorrenza)

14 (Privacy)

15 (Foro competente)

Luogo e data ___

L’AGENTE