CONTRATTO DI AGENZIA (Modello 7)

tra:

Alfa ( di seguito denominata anche PREPONENTE) con sede legale in …………., Via ………… n. … P.IVA ………………., Cod. Fisc.  …………………………., REA …….., CCIAA di …………………………., nella persona di del suo legale rappresentante pro tempore ……………….,

– da un lato –

e

Beta (di seguito denominato anche AGENTE), (se società) con sede in ………….., via …………., P.IVA, (se persona fisica) residente in ……………, via ……………, n …  Cod. Fisc. …………………., P.IVA ……………….. (di seguito denominato anche AGENTE), iscritta/o nel ruolo degli agenti al n. …. presso  CCIAA di …………. che dichiara e di non essere vincolata ad alcun obbligo di non concorrenza, si conviene quanto segue

– dall’altro lato –

 (Alfa e Beta di seguito congiuntamente denominati “Parti” e singolarmente “Parte”)

 Premesso che

  1. a)  La PREPONENTE opera nel campo della produzione, della distribuzione e della vendita di ……………………………….  recanti marchi diversi, avvalendosi per l’attività di promozione delle vendite anche di agenti di vendita indipendenti;
  2. b)  La PREPONENTE ha creato una nuova divisione attiva nel canale specifico del settore …………………….. con la creazione di uno specifico catalogo con marchio ………………. destinato alla potenziale clientela del mercato ………………
  3. c)  La PREPONENTE intende nominare un agente che promuova le vendite dei Prodotti ………………. (di seguito anche denominati i “Prodotti”) meglio individuati in prosieguo, nell’ambito della zona assegnatagli;
  4. d)   nell’ambito della zona di competenza, l’AGENTE avrà il diritto di operare in diritto di esclusiva, solo con riferimento agli specifici marchi, prodotti e/o clientela assegnatigli in virtù del presente contratto;
  5. e)    l’AGENTE si è detto disposto ad intraprendere l’attività di promozione delle  vendite dei Prodotti ………………… e dichiara di possedere un’organizzazione idonea  a svolgere detta attività, nonché di avere ottenuto e di essere comunque in possesso di tutte le autorizzazioni e di aver adempiuto a qualsiasi onere che le leggi applicabili prevedono per il regolare svolgimento dell’attività prevista nel : presente contratto (di seguito il “Contratto”);

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto seque.

  1. PREMESSE – ALLEGATI

1.1.  Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

  1. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. La PREPONENTE conferisce all’AGENTE, che accetta, alle condizioni di seguito indicate, l’incarico di promuovere stabilmente per conto della prima, nella zona di cui al successivo art. 4 (di seguito il “Territorio”), la conclusione di contratti di vendita dei Prodotti …….……………. recanti i marchi di cui all’Allegato “A” (di seguito i “Marchi”) nei rispettivi canali di vendita specificati nel contratto.

2.2. Il conferimento dell’incarico, come specificato al precedente par. 2.1 è limitato alla clientela specifica del canale dettaglio, ingrosso e GD/DO;

2.3. Per il canale GD/DO, LA PREPONENTE si riserva il diritto di trattare direttamente con la clientela gli ordini di marketing promozionale ( es.cataloghi a punti, promozione soci ecc.) senza che questo faccia sorgere il diritto alla provvigione da parte dell’agente.

2.4. LA PREPONENTE si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento, il Territorio ed i Marchi assegnati all’AGENTE, e da questi accettati, in virtù del Contratto nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 2 dell’ AEC 20 marzo 2002.

  1. DIRITTO DI ESCLUSIVA

3.1. L’AGENTE si impegna, per tutta la durata del Contratto, a non trattare, direttamente o indirettamente, prodotti, nuovi o già esistenti sul mercato, in concorrenza con i Prodotti della PREPONENTE, o comunque ad essi assimilabili, né prodotti di qualunque tipo comunque provenienti da un concorrente della PREPONENTE. L’AGENTE si impegna inoltre, per tutta la durata del presente Contratto, a non produrre direttamente o indirettamente prodotti in concorrenza con quelli della PREPONENTE e a non acquisire o mantenere, neppure indirettamente, partecipazioni o interessi o rapporti commerciali e/o professionali in genere in o con società o altri enti che trattino o che producano prodotti in concorrenza con i Prodotti della PREPONENTE

3.2. Ove sorgesse dubbio sulla qualificazione di un prodotto come “concorrente”, il giudizio della PREPONENTE al riguardo sarà comunque vincolante per I’ AGENTE.

3.3. Fermo restando il divieto previsto all’art. 3.1., l’AGENTE si impegna a comunicare per iscritto alla PREPONENTE gli accordi, in qualsiasi forma posti o da porre in essere, in virtù dei quali il medesimo AGENTE svolga o intenda svolgere, sotto qualsiasi forma, l’attività di promozione e/o di vendita per conto e nell’interesse di terzi, nonché ogni altra attività svolta dall’AGENTE al di fuori di quella prevista dal presente Contratto. Detta comunicazione dovrà essere effettuata, per quanto riguarda gli accordi già in essere, contestualmente alla stipulazione del presente Contratto, mentre per quelli futuri, prima di iniziare a svolgere le suddette attività. Lo svolgimento di tali attività non dovrà, in ogni caso, pregiudicare l’esatto e più proficuo adempimento con ogni sforzo possibile degli obblighi assunti dall’AGENTE con il presente Contratto.

  1. TERRITORIO DI VENDITA-VENDITE DIRETTE

4.1. L’incarico conferito all’AGENTE, e da questi accettato, in forza del Contratto riguarda e si limita al Territorio specificato nell’Allegato “B” ed alla clientela ivi ubicata (di seguito la “Clientela”), ad eccezione di quelli che, nel corso della durata del Contratto, dichiarino espressamente di voler trattare direttamente con il PREPONENTE (di seguito i “Clienti Direzionali”).

4.2. La PREPONENTE avrà l’onere di comunicare di volta in volta per iscritto all’AGENTE i nominativi dei nuovi Clienti Direzionali. Nei confronti dei Clienti Direzionali della PREPONENTE si riserva il diritto di svolgere direttamente l’attività di promozione e vendita dei propri Prodotti.

4.3. Sono considerati Clienti Direzionali tutti i clienti dei canali Industriali e Promozionali.

4.4.E’ fatto assoluto divieto all’Agente di promuovere affari per conto della PREPONENTE al di fuori del Territorio.

4.5.  La PREPONENTE potrà, in qualsiasi momento, modificare il Territorio e la Clientela, senza che ciò dia luogo ad alcun diritto di indennizzo o risarcimento dì qualsivoglia danno a favore dell’AGENTE, fermo quanto previsto dall’art. 2 dell’ AEC 20 marzo 2002  successive modificazioni.

  1. MUTAMENTO DEI PRODOTTI

5.1. La PREPONENTE potrà, in qualsiasi momento ed a sua esclusiva discrezione, decidere di cessare la fabbricazione di uno o più Prodotti, di cessarne la commercializzazione nel Territorio e/o di eliminarli dall’oggetto del presente Contratto, senza che ciò dia luogo ad alcun diritto di indennizzo o risarcimento di qualsivoglia danno a favore dell’AGENTE.

5.2.  La PREPONENTE avrà l’onere di comunicare per iscritto all’AGENTE le decisioni di cui al precedente art. 5.1., nel rispetto del disposto di cui all’art. 2 dell’ AEC 20 marzo 2002 e successive modificazioni;

  1. NATURA DELL’INCARICO – DIFETTO DI RAPPRESENTANZA

6.1. Nello svolgimento dell’incarico di cui al presente Contratto, l’AGENTE agisce in piena autonomia, essendo reciproco intendimento delle Parti instaurare unicamente un rapporto di agenzia ed in nessun modo un rapporto di impiego subordinato.

6.2. Il presente Contratto non conferisce all’AGENTE alcun potere di rappresentare e, comunque, agire in nome e per conto della PREPONENTE per la conclusione di contratti di vendita dei Prodotti. L’AGENTE non potrà, pertanto, vincolare o obbligare la PREPONENTE nei confronti dei terzi e dovrà sempre portare a conoscenza di questi ultimi la natura ed i limiti del proprio incarico.

  1. ORDINI

7.1. L’AGENTE dovrà promuovere le vendite nel Territorio sulla base delle condizioni di vendita e dei prezzi forniti dalla PREPONENTE, dei quali di volta in volta la stessa la PREPONENTE avrà l’onere di comunicare tempestivamente all’AGENTE le eventuali variazioni.

7.2. Gli ordini che l’AGENTE trasmetterà alla PREPONENTE dovranno sempre recare la riserva “salvo approvazione” da parte della PREPONENTE ed essere firmati per accettazione dalla Clientela, in mancanza di che l’AGENTE assumerà la responsabilità di quanto in essi previsto. La PREPONENTE si riserva la facoltà di accettare parzialmente l’ordine inviatogli dall’AGENTE; in tal caso, la provvigione spettante all’AGENTE sarà commisurata alla sola parte dell’ordine accettata dalla PREPONENTE.

7.3. La PREPONENTE si riserva la facoltà di non accettare gli ordini che, per insufficienza di Prodotti disponibili, brevità dei termini di consegna, problemi di qualsiasi natura legati alla produzione o alla distribuzione, anche a carattere internazionale, o per qualsiasi altra difficoltà o ragione, la PREPONENTE non ritenesse possibile o ritenesse eccessivamente rischioso eseguire. In tal caso, l’AGENTE non avrà diritto di percepire indennizzi di alcun genere, né potrà pretendere alcunché al riguardo ad alcun titolo.

7.4. Resta inteso che, qualora la PREPONENTE non dichiari di accettare l’ordine entro il termine di …… (…………..) giorni, tale ordine dovrà ritenersi automaticamente rifiutato.

  1. PROVVIGIONI

8.1.     Quale compenso per lo svolgimento della propria attività di promozione, nonché quale corrispettivo per l’obbligo di non concorrenza di cui al successivo art. 10, l’AGENTE avrà diritto a ricevere una provvigione, che gli verrà corrisposta dal PREPONENTE nei casi indicati dall’art. 1748 cod. civ. (1) e nella misura specificata nell’Allegato “C” al Contratto. Resta inteso che per alcuni clienti legati alla PREPONENTE da particolari accordi commerciali o per i quali la PREPONENTE ha fissato o, comunque, intenda fissare speciali condizioni di vendita, potrà essere di volta in volta stabilita, ed in ogni caso preventivamente comunicata all’AGENTE, la diversa misura percentuale delle provvigioni a questi spettanti.

8.2.      In ogni caso, l’AGENTE avrà diritto alla provvigione dal momento e nella misura in cui la PREPONENTE avrà incassato l’intero corrispettivo previsto a suo favore dall’ordine ricevuto grazie all’operato dell’AGENTE.

8.3.     Quale che sia la misura percentuale della provvigione, questa sarà calcolata sul prezzo effettivo incassato dalla PREPONENTE in relazione a ciascun ordine acquisito dall’AGENTE ed al netto, quindi, di tutte le eventuali spese accessorie, di trasporto, di imballo, spese di incasso, somme che i clienti trattenessero al momento dell’incasso, I.V.A., ecc. Resta inteso che il prezzo si intende effettivamente incassato:

– in caso di pagamento in contanti o a mezzo bonifico bancario o assegni circolari, nel mese stesso in cui è avvenuto l’incasso;

–   in caso di pagamento a mezzo di ricevuta bancaria o tratte, dopo ….. (………) giorni dalla data di scadenza di tali effetti;

–   in caso di pagamento a mezzo di assegno bancario, dopo ….. (………) giorni dalla data dell’incasso dell’assegno.

Sul prezzo netto di vendita, come indicato nell’art. 8.1., la PREPONENTE riconoscerà all’AGENTE le provvigioni indicate all’Allegato “C”.

LA PREPONENTE effettuerà la liquidazione delle provvigioni nel modo seguente:

–   entro il quindicesimo giorno successivo ad ogni trimestre sarà inviato all’AGENTE l’elenco delle forniture effettuate nel trimestre precedente ed il conteggio delle provvigioni maturate nel medesimo periodo;

–  il pagamento delle provvigioni maturate ed esigibili verrà effettuato entro 30 (trenta)  giorni  dal   ricevimento  della  corrispondente  fattura  emessa dall’AGENTE.

Resta inteso che, trascorsi 30 (trenta) giorni dall’invio del conteggio all’AGENTE senza alcuna osservazione da parte di questi, tale conteggio si intenderà da questi senz’altro accettato.

LA PREPONENTE si riserva la facoltà di modificare in corso di rapporto la misura del trattamento provvigionale di cui all’Allegato “C”, fermo quanto previsto dal disposto di cui all’art. 2 AEC 20 marzo 2002 e successive modificazioni.

  1. PAGAMENTO FORNITURE

9.1.   L’AGENTE dovrà curare, nell’interesse proprio e della PREPONENTE, il buon fine degli  affari, usando la diligenza professionale ed ogni opportuna misura e influenza per ottenere il puntuale pagamento da parte delta Clientela.

9.2.  Le fatture saranno emesse direttamente dalla PREPONENTE e saranno trasmesse direttamente alla Clientela con copia all’AGENTE, qualora questi lo richieda.

9.3. I pagamenti delle forniture devono essere effettuati direttamente dalla Clientela con le modalità richieste dalla PREPONENTE e presso gli uffici che la stessa la PREPONENTE indicherà.

9.4.  Solo in ipotesi eccezionali l’ AGENTE potrà essere autorizzato per iscritto, caso per caso ed in via preventiva, a riscuotere per conto della PREPONENTE somme dovute dalla Clientela. In tali ipotesi, le somme riscosse dovranno essere accreditate alla PREPONENTE entro e non oltre …… (……) giorni dall’avvenuta riscossione, inviando allla PREPONENTE i relativi documenti per l’eventuale quietanza da parte dello stesso. Tali incarichi, comunque, non potranno mai essere interpretati come tacita abrogazione di quanto indicato all’art. 9.3. Le somme incassate non potranno essere trattenute per alcun motivo dall’AGENTE neppure in compensazione dei propri crediti verso la PREPONENTE, salvo che LA PREPONENTE non esprima per iscritto, di volta in volta, la propria autorizzazione a tal fine.

9.5.      Per l’incarico di cui all’art. 9.4, l’AGENTE non avrà diritto ad alcun particolare compenso, neppure a titolo di rimborso spese, essendosene tenuto conto nello stabilire la misura delle provvigioni.

  1. PATTO DI OPZIONE IN ORDINE AL DIVIETO DI CONCORRENZA.

10.1.   L’AGENTE riconosce irrevocabilmente alla PREPONENTE il diritto di opzione per perfezionare, ai più tardi contestualmente all’invio da parte della PREPONENTE della comunicazione di recesso o di risoluzione del Contratto ovvero entro ….. (………) giorni dalla ricezione della comunicazione dell’AGENTE di recesso o di risoluzione del Contratto, un patto di non concorrenza in forza del quale, per il periodo di 2 (due) anni dalla cessazione del presente Contratto, l’AGENTE non potrà trattare, direttamente o indirettamente, prodotti che siano in concorrenza con i Prodotti ……………….. o comunque a questi assimilabili, né prodotti di qualunque tipo provenienti da un concorrente della PREPONENTE. Inoltre, l’AGENTE non potrà, per il medesimo periodo, produrre direttamente o indirettamente prodotti che siano in concorrenza con i Prodotti della PREPONENTE e non potrà acquisire o mantenere, neppure indirettamente, partecipazioni o interessi o rapporti commerciali e/o professionali in genere in società o altri enti che trattino o che producano prodotti in concorrenza con i Prodotti della PREPONENTE.

10.2.  Il divieto di cui all’art. 10.1. sarà circoscritto al Territorio e alla Clientela.

10.3.   La PREPONENTE s’impegna a corrispondere all’AGENTE, che accetta, quale corrispettivo del divieto di cui all’ari 10.1., il trattamento prescritto dall’art. 14 AEC 20 marzo 2002 e dalla tabella richiamata da tale ultima disposizione e successive modificazioni.

In caso di violazione da parte dell’AGENTE del patto di non concorrenza di cui all’art. 10.1. l’AGENTE dovrà restituire alla PREPONENTE gli importi eventualmente già percepiti a tale titolo nonché corrispondere alla stessa PREPONENTE a titolo di penale una somma di ammontare pari al 50% del corrispettivo dovuto al medesimo AGENTE in forza di quanto previsto all’art. 10.3., fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.

10.5.   A fronte dei riconoscimento da parte dell’AGENTE del diritto di opzione di cui al presente art. 10, spetterà al medesimo AGENTE il corrispettivo indicato nell’Allegato “C” al Contratto.

  1. ALTRI OBBLIGHI DELL’AGENTE

11.1. L’AGENTE dovrà attuare una intensa e continua attività di promozione e ricerca di clientela, in modo da acquisire il maggior numero possibile di affari nel Territorio. In ogni caso, l’AGENTE dovrà visitare la Clientela, ivi inclusa quella potenziale, direttamente o a mezzo di propri collaboratori, almeno una volta ogni 3 (tre) mesi.

11.2. L’AGENTE dovrà dare prova di conoscenza approfondita del mercato, fornendo alla PREPONENTE tutte le informazioni riguardanti le condizioni del mercato stesso ed ogni altra notizia utile alla creazione e formulazione delle politiche commerciali, che sono e rimarranno nella completa ed esclusiva discrezionalità della PREPONENTE.

11.3. LA PREPONENTE si riserva la facoltà di far visitare autonomamente la Clientela anche da propri ispettori e/o incaricati e/o agenti generali, con i quali, ove richiesto dalla PREPONENTE, l’AGENTE dovrà fattivamente collaborare. Nessun particolare compenso spetterà all’AGENTE per siffatta collaborazione, essendosene tenuto conto nello stabilire la misura delle provvigioni dovutegli.

11.4. L’AGENTE dovrà operare esclusivamente nei limiti dell’incarico conferitogii e con clienti che diano la massima garanzia di affidamento e solvibilità.

11.5.   L’AGENTE terrà presso di sé, a completa disposizione della PREPONENTE, tutta la corrispondenza ed altro materiale acquisito dalla Clientela nello svolgimento dell’attività prevista dal presente Contratto.

11.6. L’AGENTE si impegna, inoltre, ad inviare alla PREPONENTE, al termine di ogni trimestre di durata de! Contratto, una breve relazione sull’attività svolta nel trimestre precedente. La relazione dovrà contenere ogni indicazione necessaria ed utile per consentire alla PREPONENTE la più completa vantazione dell’attività svolta dall’AGENTE, ed in particolare:

– la situazione del mercato nel Territorio, con particolare riferimento all’attività ed ai prodotti della concorrenza;

–  indicazioni sull’andamento del rapporti con la Clientela, indicando le visite effettuate e la consistenza commerciale della Clientela;

–  previsioni sull’acquisizione ordini;

–  informazioni su fiere, congressi ed altre simili manifestazioni inerenti i prodotti in programma nel Territorio.

11.7.   L’AGENTE è infine tenuto a comunicare alla PREPONENTE ogni notizia in merito a richieste, ordini o comunicazioni della autorità giudiziaria, fiscale, comunale o altre dirette all’AGENTE stesso in relazione all’attività svolta in conformità del presente Contratto.

  1. PERSONALE DELL’AGENTE

12.1.    L’AGENTE non potrà avvalersi dell’opera di sub-agenti, né di altri incaricati od ausiliari salvo che la PREPONENTE non ne dia espressa e preventiva autorizzazione scritta.

12.2.    In ogni caso, i collaboratori dell’AGENTE, tanto autonomi che subordinati, dipenderanno esclusivamente e totalmente dall’AGENTE stesso e saranno a suo esclusivo carico e responsabilità, non intendendo la PREPONENTE avere con essi alcun rapporto.

  1. MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

13.1. L’AGENTE, nello svolgimento della sua attività, è tenuto ad usare i Marchi, nonché i nomi e gli altri segni distintivi della PREPONENTE, al solo fine di identificare e pubblicizzare i Prodotti, essendo inteso che tale uso viene consentito e dovrà essere fatto nell’esclusivo interesse di della PREPONENTE.

13.2.  L’AGENTE, in ogni caso, si impegna a non introdurre nella propria ditta o denominazione sociale i Marchi dì cui all’Allegato “A”. Inoltre, l’AGENTE si impegna a non depositare né far depositare marchi, nomi o altri segni distintivi di della PREPONENTE, né a depositare o far depositare eventuali marchi, nomi o segni distintivi confondibili con i Marchi.

13.3.   Il diritto dell’AGENTE di usare i Marchi, ovvero i nomi e gli altri segni distintivi della PREPONENTE, quale previsto dall’ari 13.1., cesserà immediatamente con la risoluzione o lo scioglimento, per qualsiasi causa, del presente Contratto.

  1. ASSENZA DEL DIRITTO DI RITENZIONE

14.1. L’AGENTE non ha alcun diritto di ritenzione sui beni della PREPONENTE, ivi inclusi i Prodotti di cui eventualmente esso disponga.

  1. SEGRETI AZIENDALI

15.1.  L’AGENTE si impegna a mantenere riservate e a non divulgare o comunque rivelare a terzi, per alcun motivo diverso dalla legittima esecuzione dell’attività contrattuale, informazioni o dati riguardanti la PREPONENTE di cui sia comunque venuto a conoscenza.

15.2. In particolare, l’AGENTE è tenuto a non divulgare e/o utilizzare, per alcun motivo diverso dalla legittima esecuzione dell’attività contrattuale, informazioni circa l’ammontare degli affari, le qualità tecniche dei prodotti, la struttura dell’organizzazione aziendale interna, i listini, !e circolari, i dati tecnici e le caratteristiche dei Prodotti, le strategie commerciali presenti e future ed in genere ogni altro dato che non sia di pubblico dominio.

15.3.  L’obbligo di cui al presente art. 15 sopravvive alla cessazione del Contratto.

  1. CONCORRENZA SLEALE DI TERZI

16.1. L’AGENTE si obbliga ad informare LA PREPONENTE, non appena ne venga a conoscenza, di eventuali atti di concorrenza sleale o violazione dei diritti di proprietà industriale compiuti da terzi e riguardanti i Prodotti della PREPONENTE, la PREPONENTE stessa o altre società appartenenti all’omonimo gruppo, fornendo altresì alla PREPONENTE o alle suddette società tutta la necessaria e ragionevole assistenza al fine di meglio tutelare i predetti diritti nel Territorio.

  1. CONTENZIOSO

17.1.  In caso di morosità o insolvenza della Clientela, l’AGENTE dovrà tutelare i diritti ed i crediti della PREPONENTE.

17.2.  In caso di contestazione di qualsiasi natura, l’AGENTE dovrà comunque avvisare immediatamente la PREPONENTE e provvedere agli accertamenti del caso, e ciò senza alcun particolare compenso essendosene tenuto conto nello stabilire la misura delle provvigioni.

  1. RUOLO AGENTI

18.1. L’AGENTE si impegna espressamente ad iscriversi e/o a mantenere la propria iscrizione aita Camera di Commercio territorialmente competente, nell’apposito ruolo degli agenti e rappresentanti il commercio, nonché nei registro delle imprese.

18.2.   La mancata iscrizione di cui al paragrafo che precede sarà motivo di risoluzione immediata del presente Contratto ai sensi dell’art. 20.

  1. DURATA DEL CONTRATTO

19.1. Il presente Contratto ha durata indeterminata con decorrenza dal ……………………… e potrà essere disdettato da ciascuna delle Parti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto del periodo minimo di preavviso stabilito dall’ art. 1750 cod. civ. (2) e dall’ AEC 20 marzo 2002.

19.2.  Alla cessazione del presente Contratto, per qualsiasi causa determinata, l’AGENTE dovrà immediatamente riconsegnare alla PREPONENTE tutto il materiale pubblicitario e tutta l’attrezzatura eventualmente messa a sua disposizione per l’espletamento dei compiti relativi all’esecuzione del presente Contratto.

19.3.   All’atto della cessazione del rapporto l’AGENTE avrà diritto di ricevere una indennità, secondo quanto previsto dall’ AEC 20 marzo 2002.

  1. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

20.1.   Ciascuna Parte avrà diritto di recedere dal presente Contratto, con effetto dal momento del ricevimento della relativa comunicazione scritta da parte dell’altra, qualora quest’ultima sia insolvente, sia assoggettata a fallimento o ad altre procedure concorsuali, operi cessioni di beni a favore dei creditori o proponga, comunque, composizioni stragiudiziali della propria situazione debitoria.

20.2.    Fatto salvo ogni altro diritto previsto dalla legge, la PREPONENTE avrà facoltà dì risolvere il presente Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso e senza alcuna indennità, comunicando all’AGENTE la volontà di avvalersi della presente clausola mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di inadempimento da parte dell’AGENTE di una qualsiasi delle seguenti disposizioni:

  1. diritti di esclusiva;
  2. attività ai di fuori del Territorio e della Clientela;
  3. ordini;
  4. pagamento forniture: riscossione pagamenti per conto della PREPONENTE senza autorizzazione o mancato versamento entro …. (…..) giorni alla PREPONENTE;
  5. personale dell’AGENTE: divieto di sub-agenzia;
  6. marchi e segni distintivi;
  7. segreti aziendali;
  8. ruolo agenti;
  9. divieto di cessione del Contratto.

20.3.   Resta inteso che, in caso di risoluzione del presente Contratto per inadempimento dell’AGENTE ai sensi dell’art. 20.2., trattandosi comunque di gravi inadempimenti, ogni importo dovuto o maturato a favore dell’AGENTE all’atto della risoluzione sarà trattenuto dalla PREPONENTE a titolo di penale, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno ulteriore.

  1. DIVIETO DI CESSIONE

21.1.  Il presente Contratto ha carattere personale e non potrà pertanto essere ceduto dall’AGENTE o comunque trasferito ad altra persona o società, neppure in parte, in qualsiasi forma e per qualsiasi causa, ivi incluso il caso di trasformazione, fusione, concentrazione o qualsiasi altra modifica della struttura sociale ed aziendale dell’AGENTE, anche se determinata da successione mortis causa a titolo universale o particolare.

  1. ACCORDI PRECEDENTI – MODIFICHE

22.1. Il presente Contratto abroga e sostituisce totalmente qualsiasi precedente accordo, scritto o verbale, intercorso tra le Parti in relazione a quanto forma oggetto del Contratto medesimo.

22.2. Eventuali modifiche o integrazioni del presente Contratto dovranno essere apportate per iscritto a pena di nullità.

  1. FORO COMPETENTE

23.1. Qualsiasi controversia inerente alla conclusione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di ________.

  1. NORMATIVA APPLICABILE.

24.1.   Per tutto quanto non espressamente previsto dal Contratto, le Parti convengono che dovrà trovare applicazione la disciplina di cui al Codice Civile italiano ed alle eventuali ulteriori leggi speciali introdotte in materia di agenzia dall’ordinamento giuridico italiano, come integrata dalla disciplina dettata dall’ AEC 20 marzo 2002 e successive modificazioni

Allegati:

-Allegato “A” (Marchi)

– Allegato “B” (Territorio)

– Allegato “C” (Provvigioni)

Luogo e data

La PREPONENTE                                                                                  L’AGENTE

Le Parti, a norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiarano espressamente di approvare le seguenti clausole del presente Contratto:

  1. OGGETTO DEL CONTRATTO
  2. DIRITTO DI ESCLUSIVA
  3. TERRITORIO DI VENDITA E CLIENTELA
  4. MUTAMENTO DEI PRODOTTI                                ^
  5. ORDINI
  6. PATTO DI NON CONCORRENZA                                                                    –
  7. ALTRI OBBLIGHI DELL’AGENTE                                                                  °
  8. PERSONALE DELL’AGENTE
  9. ALBO AGENTI
  10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
  11. DIVIETO DI CESSIONE
  12. FORO COMPETENTE

Luogo e data

La PREPONENTE                                                                                  L’AGENTE

—————————-

Allegato A  al Contratto dell’Agenzia del ……………

MARCHI

……………………………….

CANALI

– INGROSSO

– DETTAGLIO

– GD / DO  con esclusione di quanto all’art.2 (Oggetto del Contratto), paragrafo 2.3.

Luogo e data

La PREPONENTE                                                                                  L’AGENTE

 —————————-

Allegato B al Contratto di Agenzia del …………

TERRITORIO ………………………………

Luogo e data

La PREPONENTE                                                                                  L’AGENTE

 —————————-

Allegato C  al Contratto di Agenzia del …………

PROVVIGIONI

A fronte degli affari conclusi per effetto dell’intervento dell’AGENTE ai sensi dell’ art. 1748,1 ° comma cod. cìv. (1) , nonché a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza, la PREPONENTE riconoscerà a quest’ultimo una provvigione complessiva  pari al:

INGROSSO

-………% (…………. per cento)

DETTAGLIO

-………% (…………. per cento)

GD/DO

-………% (…………. per cento)

Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che il corrispettivo per il patto di opzione di cui all’art. 10 del Contratto è determinato in una quota parte di ciascuna delle provvigioni come sopra indicate e computate, pari allo …….% (……………… per cento) delle stesse.

Le provvigioni sopraccitate si intendono comprensive del servizio merchandising per i clienti concordati.

Eventuali modifiche per nuovi inserimenti o eliminazioni di linee, saranno definite con integrazione dell’allegato.

Luogo e data

La PREPONENTE                                                                                  L’AGENTE

—————————-

Allegato D al Contratto di Agenzia del …………

Clienti Multizonali

L’ammontare totale delle provvigioni, generate dai clienti multizonali di competenza dell’agenzia, viene cosi di seguito suddiviso:

a –   il 30% viene liquidato totalmente all’Agenzia con gestione centrale del cliente,

b –   il 70% viene distribuito e liquidato all’Agenzia centrale e alle Agenzìe periferiche, in base ai relativi pesi zona.

Ogni volta che la PREPONENTE accordi con clienti multizonali che prevedono una ripartizione diversa da quanto previsto ai punti a) e b) sarà cura della stessa PREPONENTE comunicarlo all’AGENTE.

Luogo e data

La PREPONENTE                                                                                  L’AGENTE


* NOTE ESPLICATIVE

1) L’art. 1748 c.c. prevede “Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.

La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito.

L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.

Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E’ nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.

L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.

2) L’art. 1750 c.c. prevede ” Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito.

Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente.

Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di calendario”.