Cass. civ. sez. II, 20/10/2021, n.29164 – Indennità di scioglimento – Presupposti
(…) Con il secondo motivo di ricorso, si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito proceduto alla liquidazione dell’indennità ex art. 1751 c.c., senza accertare se l’agente avesse procurato nuovi clienti alla preponente TELECOM o avesse sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti. Sarebbe mancato anche l’accertamento sulle provvigioni perse dall’agente in relazione ai clienti dallo stesso acquisiti, a seguito della cessazione del rapporto. Detta indagine, se effettuata, avrebbe consentito di accertare come, in realtà, la clientela non sarebbe stata realmente acquisita dall’agente, essendosi quest’ultimo limitato a intrattenere rapporti commerciali con clienti puntualmente indicati nel business plan che la stessa preponente forniva all’agente. Inoltre, per quel che concerne la seconda condizione cui è subordinato il riconoscimento dell’indennità ex art. 1751 c.c., l’equità dell’erogazione, il giudice di seconde cure avrebbe omesso di verificare, nella determinazione del relativo importo, le provvigioni che l’agente avrebbe perso per effetto della cessazione del rapporto e l’avviamento commerciale da quest’ultimo procurato nel corso della vigenza del mandato.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. L’art. 1751 c.c. prevede una compensazione per l’agente cessato, corrispondente alla persistente utilità, in capo al preponente, anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia, dell’avvenuto procacciamento del cliente da parte dell’agente.
2.3. Con riguardo alla prima delle due condizioni cui è subordinato il riconoscimento dell’indennità di cessazione del rapporto, ovvero l’esistenza di perduranti vantaggi per il preponente derivanti dall’opera dell’agente, va rilevato che la corte distrettuale ha puntualmente osservato, sulla base delle relazioni del CT di parte appellata e del CTU, la permanenza in capo alla preponente della maggior parte dei clienti acquisiti dall’agente; permanenza comprovata dalla natura non istantanea dei contratti conclusi dall’agente per conto della preponente dall’indice di migrazione della clientela procurata dall’agenzia.
2.3. Con riguardo al secondo dei due requisiti necessari al riconoscimento dell’indennità di cessazione del rapporto, l’equità dell’importo, la corte distrettuale, nel ritenere insussistenti i presupposti per alcuna correzione per equità, ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, l’art. 1751 c.c., applicabile “ratione temporis”, ne individua i presupposti nel fatto che l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con quelli già esistenti e prevede, senza tipizzarla, che essa sia equa; la determinazione di tale requisito funzionale va effettuata valutando le sole ” circostanze del caso”, intendendosi per tali tutti gli elementi, ulteriori e diversi rispetto a quelli costitutivi, che siano idonei a pervenire ad una adeguata personalizzazione del “quantum” spettante all’agente” (Cass. civ., sez. L., 29.08.2018, n. 21377).
2.4. Ebbene, è proprio alla luce dell’orientamento summenzionato che la corte, richiamando l’elaborato peritale del CTU e verificando, altresì, l’assenza di documenti specifici versati dalle parti in causa, ha ritenuto, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, che non sussistessero elementi in concreto tali da far variare il calcolo dell’indennità determinata.
2.5. Se ne ricava, dunque, che la corte distrettuale ha fatto corretta applicazione dei principi dettati in materia ai fini della determinazione dell’indennità ex art. 1751 c.c..
3. il ricorso va pertanto rigettato (…)