Cass. civ. sez. II, 29.10.2021, n. 30768 – Cessazione del rapporto di agenzia e obbligo dell’agente di restituzione del campionario

In una recente sentenza del 2021 la S.C. affronta la tematica della restituzione del campionario da parte dell’agente a seguito di cessazione del rapporto di agenzia e se vi sia un obbligo in tal senso da parte di quest’ultimo.

La risposta è affermativa.

Queste le motivazioni.

(…) “3.2. La risoluzione del contratto di agenzia, anche per mutuo consenso, comporta l’obbligo di restituzione del campionario di cui l’agente aveva la disponibilità in ragione dell’esercizio dell’attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente.

3.3. La corte di merito ha apoditticamente affermato che le calzature facenti parte del campionario non avevano alcun valore economico e che il preponente non avesse fornito alcuna prova idonea ad individuarle.

3.4. Entrambe le rationes decidendi sono errate.

3.5. Per un verso, è apodittica l’affermazione che, una volta trascorsa la stagione di riferimento, le calzature del campionario non abbiano alcun valore economico mentre è notorio che esse sono suscettibili di essere poste sul mercato per la vendita, a prezzo ridotto, anche negli anni successivi.

3.6. Inoltre, come affermato dal ricorrente, ove le calzature esprimano anche un valore ideativo per la pregevolezza dei modelli e dei materiali, il preponente ha interesse alla loro restituzione da parte dell’agente.

(…) 3.8. Ne consegue che, ove non sia possibile l’adempimento dell’obbligo di consegna, l’agente è tenuto all’obbligazione risarcitoria (…).”