Cass.sez.lav., 22.4.2002, n. 5827 – Indennità di cessazione
Nella disciplina dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia di cui all’art. 1751 c.c. nel testo di cui all’art. 4 d. lgs. 10 settembre 1991 n. 303 (applicabile anche ai rapporti di subagenzia), costituisce fatto costitutivo del diritto la cessazione del rapporto, prevista nel primo comma, unitamente alle condizioni previste dalle successive due articolazioni dello stesso comma (in via alternativa originariamente, e in via cumulativa a seguito della modifica attuata dall’art. 5 del d. lgs 15 febbraio 1999 n. 65), mentre le circostanze previste nel secondo comma, e, in particolare, il recesso ad iniziativa dell’agente (ove non ricorrano le situazioni particolari specificate dalla norma), costituiscono fatti impeditivi; pertanto, se risulti in causa la cessazione del rapporto, l’agente non ha l’onere di provare l’effettuazione del recesso da parte del preponente oppure l’esistenza di una giusta causa di dimissioni.