Cass.sez.lav., 23.4.1997, n. 3504 – Agenzia di viaggi – Qualificazione
L’agenzia di viaggi che effettui la vendita di biglietti di trasporto in base ad un contratto con il vettore, qualificabile come appalto di servizi, assume nei confronti del committente le responsabilità per lo svolgimento del servizio collegate alla natura del contratto ma resta estranea al distinto contratto di trasporto intercorrente fra gli acquirenti dei titoli di viaggio e il vettore medesimo e, a norma dell’art. 22 della Convenzione di Bruxelles 23 aprile 1970, ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977 n. 1084, va esente da responsabilità per l’inadempimento di quest’ultimo al servizio del trasporto.