Cass. sez. lav., 5.11.1997, n. 10852 – Recesso per giusta causa

Il contenuto di cui all’art. 2119 cod. civ. trova applicazione anche al contratto di agenzia, per l’evidente analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel detto contratto e quello dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi su di un rapporto fiduciario. Il concetto di giusta causa ben può essere utilizzato, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica dei due contratti, per stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto o non per un fatto imputabile all’agente, tale da precludere la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto.