Cass. Sez. Lav., 5.6.2000, n. 7481 – Riscossione

Quando il contratto di agenzia preveda fin dall’inizio il conferimento all’agente anche dell’incarico di riscossione, deve ritenersi, considerata la natura corrispettiva del rapporto, che il compenso per lo svolgimento di detta attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita, da intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all’agente. Quando al contrario tale incarico sia stato conferito all’agente nel corso del rapporto la medesima attività va separatamente compensata, costituendo la stessa una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto, ad eccezione che non risulti accertata la volontà delle parti di procedere ad una novazione che, prevedendo nuovi obblighi a carico dell’agente, lasci invariati quelli del preponente.