Cass. sez. lav., 4.5.2000, n. 5612 – Art. 1751 c.c. – Indennità di cessazione

La formulazione dell’art. 1751 c.c., anteriore al d.lgs. 10 settembre 1991 n. 303 e nel testo risultante dalla modifica apportata con la l. 15 ottobre 1971 n. 911, che disponeva che, all’atto dello scioglimento del contratto, all’agente era dovuta una indennità proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del rapporto, senza operare alcuna distinzione tra le varie cause di risoluzione del contratto, trova applicazione anche per il contratto di sub-agenzia risoltosi prima dell’1 gennaio 1993, data di entrata in vigore della modifica suddetta, che ha previsto come non dovuta l’indennità in questione nel caso in cui il rapporto di risolva a seguito di recesso dell’agente.