Cass. sez. lav., 30.8.2004, n. 17350 – Mancata iscrizione al ruolo – Conseguenze

(Omissis) Anteriormente alla direttiva del 18 dicembre 1986, il contratto di agenzia stipulato con persona non iscritta nel ruolo degli agenti di commercio era nullo per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 9 legge 12 marzo 1968 n. 316, in relazione all’art. 1418 c.c. (la legge n. 316 è stata abrogata e sostituita dalla legge 3 maggio 1985 n. 204 di pressoché identico contenuto). Un valido contratto di agenzia è presupposto necessario per l’insorgenza dell’obbligo contributivo. L’affermazione che non esiste correlazione tra l’iscrizione nel ruolo degli agenti di commercio e l’iscrizione all’Enasarco è esatta solo se riferita ad agente che non sia obbligato ad iscriversi nel ruolo, come nel caso di agente operante all’estero (Cass. 16 febbraio 1988 n. 1631). In tal caso il contratto di agenzia è valido, e di conseguenza, pur potendo non esservi iscrizione al ruolo, sussiste non di meno l’obbligo di iscrizione e di contribuzione all’Enasarco. Pertanto, il collegio dissente dalla sentenza di questa Corte, richiamata dall’Ente ricorrente, perché essa, nell’escludere la suddetta correlazione in via generale, non distingue tra agenti operanti in Italia, tenuti all’iscrizione al ruolo, ed agenti che svolgono la loro attività all’estero, per i quali tale obbligo non sussiste. Per questi ultimi il contratto di agenzia è valido, anche se non siano iscritti nel ruolo (…). Il principio della non obbligatorietà dell’iscrizione al ruolo per gli agenti italiani operanti all’estero, con la connessa validità del rapporto di agenzia e conseguente obbligo contributivo, si trova ribadito in numerose sentenze della Corte. Ma quando l’agente italiano svolge la professione in Italia, come nel caso in esame, vige per lui l’obbligo di iscrizione al ruolo; e se ciò non risulti, il contratto di agenzia, diversamente da quanto accade per l’agente che eserciti all’estero, è nullo e privo di effetti, anche nei confronti dell’Enasarco. Quanto sopra motiva anche in ordine all’irrilevanza del riferimento agli accordi economici collettivi del 1956 e del 1958. All’epoca non erano stati ancora introdotti l’obbligo di iscrizione al ruolo e il divieto, sanzionato penalmente, di esercizio dell’attività di agente per i non iscritti. I contratti di agenzia erano validi e, pertanto, sussistevano le condizioni per l’iscrizione all’Enasarco. Né la direttiva Cee 653/86 può indurre ad una diversa interpretazione dell’art. 9 di entrambe le leggi 316/68 e 204/85, trattandosi di norme dal significato chiaro ed univoco, tale da rifiutare una diversa e contrastante interpretazione. La direttiva comunitaria in questione è norma innovativa, la cui efficacia nell’ordinamento italiano si esplica, (…), dalla scadenza del termine accordato per darvi attuazione. (Omissis) Il testo dell’art. 9 della legge 316/68 non può ingenerare dubbi sulla invalidità del contratto di agenzia stipulato da soggetto non iscritto al ruolo degli agenti di commercio, stante l’espresso divieto di stipulare contratti di agenzia “nei quali l’agente sia persona non iscritta al ruolo di cui alla presente legge”. La violazione di tale disposto era punita con una sanzione penale (ammenda). La situazione non è mutata a seguito dell’entrata in vigore della legge 204/85, che ha sostituito la legge 316/68, abrogandola espressamente (art. 12). L’art. 9, nel ribadire il divieto di esercitare l’attività di agente di commercio per chi non sia iscritto al ruolo, ha introdotto l’obbligo dell’autorità di controllo di denunciare all’autorità competente l’agente irregolare. La pena dell’ammenda è stata sostituita con una sanzione amministrativa, che è stata estesa ai mandanti. Non vi è più l’espresso divieto di stipula di contratti con agenti non iscritti al ruolo. Ma la mancata riproduzione di una formula legislativa ritenuta evidentemente pleonastica non può indurre a dubitare della natura di norma imperativa (anche) del ripetuto art. 9 della legge n. 204 del 1985, permanendo il divieto di esercitare l’attività di agente per i soggetti non iscritti e la sanzione per la violazione di tale divieto, nonché considerando che la medesima norma “non può essere liberamente derogata dai contraenti, essendo volta a proteggere non solo gli interessi della categoria professionale degli agenti, ma anche quelli generali della collettività, alla quale non sono indifferenti determinati requisiti subbiettivi degli agenti, quali il grado di preparazione, il possesso di comprovata probità e la specifica capacità professionale, verificati all’atto dell’iscrizione nell’albo, al fine di assicurare l’auspicabile correttezza delle operazioni commerciali.” (Cass. 9063/94). La giurisprudenza della Corte è costante nel ritenere nullo, per contrarietà a norma imperativa, il contratto di agenzia (o di rappresentanza commerciale) che sia stato stipulato con soggetto non iscritto nell’apposito ruolo. L’affermazione che l’iscrizione al ruolo degli agenti di commercio costituisce un mero adempimento amministrativo, la cui mancanza non condiziona la sussistenza di un valido rapporto di agenzia, è tesi che trova riscontro in una isolata decisione della Corte (1979/81), ma che è contraddetta dalla coeva e successiva costante giurisprudenza di legittimità innanzi riportata, che assegna a detto adempimento la funzione di requisito di validità del rapporto agenziale. Infine, la norma dell’art. 2126 c.c. – in virtù della quale la nullità del contratto di lavoro, salvo che derivi da illiceità dell’oggetto o della causa, non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione – non può essere estesa, per il suo carattere eccezionale, oltre l’ambito del lavoro subordinato, e non è perciò applicabile al contratto di agenzia. (Omissis)