Cass. sez. lav., 4.2.1998, n. 1153 – Indennità suppletiva di clientela

L’indennità suppletiva di clientela è stata introdotta e confermata con gli accordi collettivi del 18 dicembre 1974 e del 19 dicembre 1979, dei quali è esclusa l’applicabilità agli agenti incaricati della vendita ai privati consumatori, per effetto della dichiarazione a verbale, in calce all’art. 1 di ciascuno di tali accordi, secondo cui a talli agenti resta applicabile l’accordo del 1973, non contemplante l’indennità in questione.