Cass. Sez. Lav., 30.8.2000, n. 11402 – Indennità di cessazione ex art. 1751 c.c.
Quanto disposto dall’art. 1751, 4° co. c.c. riconosce non solo il diritto dell’agente a percepire l’indennità di cessazione del rapporto, ma evidenzia la cumulabilità, con il danno da perdita di provvigioni considerato dal comma secondo dello stesso articolo, di un eventuale danno ulteriore da fatto illecito contrattuale o extra-contrattuale, connesso, per esempio, alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, alla ingiuriosità del recesso del preponente, alla induzione dell’agente, prima della risoluzione del rapporto, a oneri e spese per la esecuzione del contratto, poco dopo inopinatamente risolto.