Cass. sez. lav., 24.7.1999, n. 8053 – Esclusiva – Elemento naturale
Il diritto di esclusiva previsto dall’art. 1743 c.c. che impone all’agente il divieto di trattare per lo stesso ramo affari per più imprese fra loro in concorrenza, investendo la stessa funzione contrattuale, costituisce un naturale negotii che deve ritenersi presente in assenza di contraria pattuizione. Per il principio di cui all’art. 2697 c.c. l’eventuale limitazione di questo diritto esige adeguata prova. Considerato che il fondamento del diritto è la concorrenza, qualora l’impresa concorrente gestisca una pluralità di affari dei quali solo alcuni in concorrenza è necessario provare non solo l’esistenza bensì l’estensione dell’autorizzazione agli affari in concorrenza.