Cass.sez.lav., 19.5.2003, n. 7844 – Subagenti – Mancata iscrizione al ruolo
Va richiamato l’orientamento di questa Corte – dal quale non vi è ragione per discostarsi- secondo cui, essendo previste sanzioni penali (art. 9 della legge del 1968) ed amministrative (art. 9 della legge del 1986) per chi eserciti l’attività di agente senza essere iscritto all’albo, le limitazioni che tali sanzioni implicano alla libertà di contrarre, devono essere comunque interpretate in senso restrittivo (art. 14 prel.); con la conseguenza che la normativa che sancisce la nullità dei contratti di agenzia stipulati con persone non iscritte nello speciale ruolo previsto dalla medesima normativa, non può ritenersi estesa ai subagenti, anche perché i contratti di agenzia e subagenzia, pur avendo sostanzialmente un identico contenuto, si differenziano nettamente con riguardo alla persona del preponente (che nel contratto di agenzia è l’impresa, mentre in quello di subagenzia è l’agente). Sotto altro e più generale profilo, va tenuto presente che gli artt. 2 e 9 della richiamata legge 204-1985, nella parte in cui impediscono il sorgere del diritto al compenso da parte del soggetto non iscritto nel ruolo degli agenti, sono stati ritenuti in contrasto con la direttiva comunitaria 86-653-CEE, alla stregua della interpretazione, che di essa ha dato Corte CEE 30 aprile 1998 nella causa C-215-97. È stato, pertanto, affermato da questa Corte (cfr. Cass. 18 maggio 1999 n. 4817) che la normativa, che prevede il divieto per i non iscritti all’albo degli agenti di commercio di esercitare la relativa attività, deve essere disapplicata dal giudice nazionale in considerazione del suddetto contrasto, onde, non trovando più essa applicazione, viene meno la ragione che, ai sensi dell’art. 1418 c.c., comportava la nullità dei contratti di agenzia stipulati con agenti non iscritti al ruolo.