Cass. sez. lav., 11.8.2000, n. 10659 – Indennità di cessazione rapporto – Art. 1751 c.c.
Nell’indennità di cessazione del rapporto dell’agente non si può escludere l’operatività della contrattazione collettiva, in assenza di un esplicito divieto della legge, quando le disposizioni dell’art. 1751 c.civ. sono dichiarate inderogabili dall’ultimo comma del medesimo articolo soltanto a svantaggio dell’agente. Se, quindi, salvo tale limite, esse sono derogabili dall’autonomia privata, non possono ravvisarsi preclusioni di ordine generale a che le deroghe siano apportate tramite lo strumento della rappresentanza conferita alle organizzazioni sindacali.