App. Napoli 16.4.2025, n. 1492

Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cessazione del rapporto di cui all’art. 1751 c.c., l’agente è tenuto a dimostrare non solo di aver acquisito nuova clientela o di aver significativamente incrementato gli affari con quella preesistente, ma anche che da tali attività siano derivati al preponente concreti e sostanziali vantaggi economici. Non è sufficiente, a tal fine, la mera variazione dell’ammontare delle provvigioni percepite o l’aumento meramente nominale del fatturato.