Cass. sez. lav., 1.2.1999, n. 845 – Recesso per giusta causa
Nell’applicazione dell’art. 2119 c.c. al rapporto di agenzia la giusta causa di recesso può essere identificata, se riferita al recesso dell’agente, con l’inadempimento, colpevole e di non scarsa importanza del preponente, che con il suo comportamento abbia leso in misura rilevante l’interesse del primo. Potrebbe pertanto giustificare il recesso per giusta causa il caso di avocazione non occasionale e non giustificata di un cliente da parte del preponente con conseguente rifiuto di questi di corrispondere all’agente le provvigioni relative agli affari successivamente conclusi con quello stesso cliente, semprechè detto comportamento rivesta i caratteri della gravità nei termini sopra precisati. Deve, in altri termini, trattarsi di una attività organizzata secondo modalità, o in termini quantitativi tali da compromettere apprezzabilmente i risultati del lavoro dell’agente, o le sue aspettative di sviluppo.