Cass. sez. lav., 06.8.2004, n. 15190 – Subagente

Osserva questa Corte che gli agenti imprenditori possono avvalersi dell’operato di subagenti, cui rimane estranea l’impresa assicuratrice. Il subagente assume lo stabile incarico di promuovere la conclusione di contratti di assicurazione nella zona affidata all’agente o in ambito più ristretto. Il contratto di agenzia assicurativa va tenuto distinto da quello di subagenzia in quanto in quest’ultimo si promuove la conclusione dei contratti di assicurazione solo per conto dell’agente e non per conto di un’impresa assicuratrice. I contratti di agenzia e subagenzia, pur avendo sostanzialmente un identico contenuto, si differenziano nettamente con riguardo alla persona del preponente (che nel contratto di agenzia è l’impresa, mentre in quello di subagenzia è l’agente).La subagenzia, quindi, costituisce un caso particolare di contratto derivato (subcontratto), unilateralmente funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne è il necessario presupposto e ad esso si applica la disciplina del contratto principale, nei limiti consentiti o imposti dal collegamento funzionale. La disciplina del rapporto di subagenzia è quindi sottoposta alla normativa in materia di agenzia di cui agli artt. 1742-1753 c.c.