Cass. sez. lav., 1.4.2004, n. 6482 – Attività promozionale

(Omissis) La prestazione dell’agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato. Promuovere la conclusione di un contratto significa provocarne la conclusione (oppure concluderlo direttamente ove l’agente sia anche munito di rappresentanza: art. 1752 codice civile), ma l’efficacia causale dell’azione va rapportata più che al singolo contratto al volume complessivo dei contratti conclusi nella zona assegnata. Rientrano così nella promozione molteplici attività di impulso e di agevolazione, finalizzate al collocamento di un bene o servizio in una zona determinata (la legge non specifica la natura dei contratti), a suscitare, sostenere, incrementare verso l’acquisto la domanda del prodotto offerto dalla impresa preponente, ovvero ad interessare al prodotto e ad orientare i soggetti interessati alla decisione di acquisto della merce o del servizio in termini conformi alle istruzioni impartite dal preponente (Cass. 696 del 27 gennaio 1988). Attività di impulso è principalmente la propaganda, destinata a persuadere, informando dell’esistenza del prodotto o del servizio e illustrandone le qualità e caratteristiche intrinseche ovvero quelle commerciali, vale a dire la opportunità di acquisto. Vi sono poi l’informazione del preponente, la predisposizione dei contratti, la ricezione e trasmissione delle proposte per l’accettazione. Queste attività, pur non esaurendo le prestazioni nelle quali può concretarsi il promuovere la conclusione dei contratti, possono considerarsi tuttavia tipiche, concorrendo di regola nell’opera dell’agente. Nessuna di esse – tuttavia – (a parte i compiti di informazione di cui all’art. 1746 codice civile, i quali però non determinano, ma presuppongono l’esistenza di un rapporto di agenzia) costituisce componente indispensabile della prestazione dell’agente. Non è indispensabile il compito di propaganda o quella di preparazione o allestimento del contratto, i quali si atteggiano diversamente in funzione della categoria di prodotti o dei tipi di mercato. La standardizzazione delle condizioni di vendita (stabilite dalla preponente nel caso di specie) può rendere preminente nella promozione l’azione di propaganda. Invece, l’entità dell’investimento pubblicitario operato dal preponente o le specifiche caratteristiche del prodotto o del servizio possono dare rilievo al momento della definizione del contratto. Il Collegio non ignora un orientamento, anche recente espresso da questa Corte, secondo il quale l’attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente che costituisce l’obbligazione tipica dell’agente, non potrebbe consistere in una mera attività di propaganda, dovendo realizzare il convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente (Cass. 22 giugno 1999 n. 6355, nn. 6291 del 1990 ribadisce che “l’attività dell’agente deve necessariamente consistere nell’attività di convincimento del potenziale cliente diretta al fine di conseguire il risultato voluto dalle parti”; cfr. Cass. nn. 4037 del 1975, 2886 del 1978, 6025 e 7006 del 1983, 3847 del 1985). In tali decisioni si conclude che nel caso di promozione indiretta, quando l’ausiliare si riduca a propagandare il prodotto, egli non può definirsi un agente, ma piuttosto un propagandista, quali che siano le modalità del suo compenso (Cass. n. 6291 del 1990). Si è anche sottolineato che l’attività di propaganda è destinata ad illustrare le qualità della merce e costituisce, caso mai, il presupposto della promozione di singoli contratti di vendita della stessa a soggetti sconosciuti al propagandista (Cass. n. 6355 del 1990). Tali principi, ad avviso del Collegio, devono essere opportunamente temperati in considerazione del tipo di organizzazione dell’attività del preponente e della qualità dei beni o servizi offerti dallo stesso. Tra l’altro, al soggetto incaricato di propagandare possono essere affidati ulteriori compiti (in tal caso si pone il problema di individuare, eventualmente, nella ripartizione delle attività di promozione tra più soggetti, la prestazione dell’agente). Può pertanto concludersi che la propaganda è una componente della promozione, considerata dall’art. 1742 codice civile, e che la stessa è sufficiente ad integrarla quando riassume, congiunta ad altri compiti, la funzione di organizzazione e sviluppo di collocamento del prodotto, in modo da attribuire all’incaricato il ruolo di effettivo intermediario tra l’impresa ed i suoi clienti, anche attraverso una attività di sollecitazione mediata dei possibili acquirenti del bene o servizio. In altre parole, non può escludersi “a priori” l’esistenza di un contratto di agenzia solo perché la promozione dei contratti si rivolga nei confronti di persone diverse dai clienti finali (cioè di quelle persone che effettuano l’acquisto del bene o del servizio). In alcuni casi (ad esempio per la propaganda di prodotti farmaceutici non da banco) sussistono ragioni evidenti che determinano necessariamente la dissociazione tra i soggetti che decidono l’acquisto e quelli che materialmente lo effettuano. In altri casi (particolarmente nell’offerta di servizi) vi possono essere ragioni di opportunità che spingono a fare propaganda presso soggetti diversi dall’acquirente finale del bene o del servizio. La pubblicità e la promozione giovano al “marchio” o al nome della impresa e l’attività svolta da un agente può produrre i suoi effetti anche in una zona territoriale diversa da quella in cui egli ha svolto la sua attività promozionale. Ancora, nella stessa direzione, si è affermato che sull’esistenza dell’elemento promozionale, nel quale risiede il carattere tipico e peculiare ai fini della qualificabilità di un contratto come di agenzia, ai sensi dell’art. 1742 codice civile, non incidono le particolari modalità di acquisizione della clientela da parte dell’agente, potendo questi provvedere a contattare i potenziali clienti tanto con la loro ricerca attiva attraverso visite personali, quanto mediante la gestione di un punto vendita delle merci del preponente (Cass. 27 febbraio 2001 n. 2853; 9844 del 2000, 2722 del 1998). Ciò che occorre – riconosce Cass. 696 del 1988 – è che comunque il collaboratore abbia svolto una azione “idonea” a promuovere ed incrementare gli affari della preponente (Cass. n. 696 del 1988). (Omissis)