Cass. sez. lav., 1.4.2004, n. 6482 – Attività promozionale – Modalità

L’attività tipica dell’agente di commercio, consistente nel promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente in una zona determinata (art. 1742 codice civile) non richiede necessariamente “la ricerca del cliente” ed è pur sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il “cliente”, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall’agente, non sia stato direttamente “ricercato” da quest’ultimo ma risulti acquisito su indizioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purché sussista nesso di causalità tra l’opera di “promozione” svolta dall’agente nei confronti del cliente e la conclusione dell”‘affare” cui si riferisce la richiesta di provvigione. La prestazione dell’agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato.Promuovere la conclusione di un contratto significa provocarne la conclusione (oppure concluderlo direttamente ove l’agente sia anche munito di rappresentanza: art. 1752 codice civile), ma l’efficacia causale dell’azione va rapportata più che al singolo contratto al volume complessivo dei contratti conclusi nella zona assegnata.Rientrano così nella promozione molteplici attività di impulso e di agevolazione, finalizzate al collocamento di un bene o servizio in una zona determinata (la legge non specifica la natura dei contratti), a suscitare, sostenere, incrementare verso l’acquisto la domanda del prodotto offerto dalla impresa preponente, ovvero ad interessare al prodotto e ad orientare i soggetti interessati alla decisione di acquisto della merce o del servizio in termini conformi alle istruzioni impartite dal preponente (Cass. 696 del 27 gennaio 1988).Attività di impulso è principalmente la propaganda, destinata a persuadere, informando dell’esistenza del prodotto o del servizio e illustrandone le qualità e caratteristiche intrinseche ovvero quelle commerciali, vale a dire la opportunità di acquisto.