Cass. Sez. Lav., 3.10.2006, n. 21309 – Art. 1751 c.c. – Finalità
Nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria (Direttiva n. 86/653/Cee), l’art. 1751 c.c. va interpretato nel senso che il giudice deve sempre applicare le regole che assicurano all’agente, al momento della cessazione del rapporto, l’indennità maggiore. Pertanto, l’importo determinato dal giudice in base alla normativa legale, se maggiore, risulta prevalente su quello inferiore spettante in base a regole pattizie, individuali o collettive.