Cass. sez. lav., 29.9.2015, n. 19300 – Recesso per giusta causa – Art. 2219 c.c.

Con la sentenza 29.9.2015, n. 19300 la Cassazione ha rilevato che l’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119, primo comma c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contralto dì agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia (in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali) assuma una maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato.

Pertanto ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata.

Ricorre l’obbligo del preponente nel rapporto di agenzia ex art. 1749 c.c. di agire con correttezza e buona fede nei confronti dell’agente, potendo la violazione di detti obblighi contrattuali configurare, in base alla gravità delle circostanze, una giusta causa di scioglimento del rapporto di agenzia, in applicazione analogica dell’art. 2119 c.c., con il consequenziale diritto dell’agente che recede all’indennità prevista dall’art. 1751 c.c. in caso di cessazione del rapporto.