Cass. sez. lav., 15.11.2000, n. 14767 – Approvazione conto provvigionale

La clausola contrattuale che prevede l’approvazione del conto provvigionale se non contestato entro trenta giorni non preclude l’impugnabilità della validità e dell’efficacia dei singoli rapporti obbligatori e dei titoli contrattuali dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti. Detta approvazione, infatti, non potrebbe avere efficacia maggiore di una dichiarazione “a saldo” apposta dall’agente in calce ai conteggi predisposti unilateralmente dal preponente sulle provvigioni spettantigli, non essendo idonea ad esprimere la rinuncia a diritti diversi da quelli inerenti alle provvigioni classificate e percepite, nè dimostrando la consapevolezza dell’esistenza di altri diritti e la convinzione di abdicare ad essi.