Cass. sez. lav., 14.2.2001, n. 2126 – Indennità suppletiva di clientela

In tema di contratto di agenzia, l’indennità suppletiva di clientela ha origine e disciplina esclusivamente collettiva, essendo stata introdotta dall’AEC 18 dicembre 1974 e conservata dagli accordi successivi, tutti con natura ed efficacia meramente negoziale, ed è pertanto dovuta solo agli agenti il cui rapporto sia regolato, direttamente o per relationem, dai detti accordi, per la sola ipotesi che il contratto si sciolga ad iniziativa della casa mandante.