Cass. sez. lav., 16.10.1998, n. 10265 – Agenzia e mandato – Differenze
Diversamente dal mandatario, il quale compie atti giuridici per conto del mandante, l’agente si limita, verso corrispettivo, a promuovere la concussione di affari tra preponente e terzi nell’ambito di una zona determinata, salvo che, come previsto dall’art. 1752 cod. civ., gli sia stato attribuito il potere di stipulare i contratti in rappresentanza di colui che gli ha affidato l’incarico. In relazione a questa possibilità la riconduzione del rapporto all’uno o all’altro schema va operata avendo riguardo ad altri criteri, tratti dalla disciplina positiva, e, principalmente, a quello della stabilità, la quale è caratteristica del rapporto di agenzia e comporta che l’incarico sia stato dato per, una serie indefinita di affari.