Cass. sez. lav., 3.3.2016, n. 4217 – Caratteri distintivi del contratto di agenzia – La zona – Mancata designazione – Irrilevanza – Condizioni
Sempre sulla questione della ricorrenza di un contratto va richiamata una recente pronuncia della Cassazione secondo la quale: “Caratteri distintivi del contratto di agenzia (Cass., n. 12776 del 2012) sono la continuita’ e la stabilita’ dell’attivita’ dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealta’, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Peraltro, la configurabilita’ del contratto di agenzia non trova ostacolo nel fatto che l’atto di conferimento dell’incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l’incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all’ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano”