Cass. sez. lav., 3.6.1999, n. 5441 – Star del credere – Finalità

Con la clausola dello star del credere il preponente si salvaguarda nei confronti dell’agente per l’inadempienza del cliente scelto, inducendo l’agente a scegliere i propri clienti con particolare oculatezza. Poiché l’obbligo di garanzia assunto con lo star del crede e l’assunzione del rischio dell’inadempimento del terzo ha mero carattere oggettivo e prescinde dalla diligenza dell’agente stesso non occorre accertare, ogni volta che vi sia stato un inadempimento, se l’agente abbia scelto il cliente con la necessaria diligenza ed abbia adeguatamente tenuto informato il preponente dello stato di solvibilità dello stesso in quanto l’obbligo di garanzia sussiste anche nel caso di comportamento diligentissimo dell’agente, tradito da una insolvenza assolutamente imprevedibile: e l’agente non può sottrarsi all’obbligo dimostrando di avere tenuto un comportamento diligente nello scegliere il cliente o di avere provveduto a informare la società preponente di eventuali dubbi di insolvenza, in quanto lo star del credere determina una presunzione assoluta di culpa in eligendo. Il carattere di autonomia che contraddistingue l’attività dell’agente fa sì che la società preponente non gli può imporre di curare o di concludere affari che reputa dannosi se non esonerandolo dalla garanzia dello star del credere in quanto in tal caso verrebbe meno il presupposto dell’autonomia stessa.