Cass. 5.6.2017, n. 13932 – Istanza di esibizione delle scritture contabili

Sul punto dell’istanza di esibizione delle scritture contabili svolta dall’agente si segnala un’interessante recente pronuncia della S.C. (5.6.2017, n. 13932) che sul punto ha statuito:”(…) Quanto, infine, alla decisione di rigetto, da parte della Corte territoriale, dell’istanza di esibizione di tutte le scritture contabili, va ribadito che tale strumento istruttorio residuale può essere utilizzato solo se la prova del fatto non è acquisibile “aliunde” e se l’iniziativa non ha finalità meramente esplorative.  La valutazione della ricorrenza di tali presupposti è rimessa ‘al giudice di merito ed il mancato esercizio da parte di costui non è sindacabile in sede di legittimità se non in difetto di motivazione o se il mezzo di prova risulti funzionale alla dimostrazione di punti decisivi della controversia (cfr. Cass 29.9.2004 n. 19521).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fornito congrua e logica motivazione del rigetto dell’istanza avendo precisato che il S. era in possesso di tutti i dati, informazioni e documenti necessari per contestare specificamente gli ordini non eseguiti o eseguiti parzialmente e che, relativamente a tali punti, vi era stato un difetto di allegazione di talché l’accertamento avrebbe avuto una finalità meramente esplorativa (…).