Cass. 977/2013 – Clausola di tacita rinnovazione
È legittima la clausola di tacita rinnovazione “di anno in anno salvo disdetta” del rapporto di agenzia, senza che dalla reiterata rinnovazione del contratto a termine possa trarsi la conseguenza di un unico contratto di agenzia a tempo indeterminato; nell’ipotesi di rinnovo automatico del contratto per mancato invio della disdetta e di successivo recesso ingiustificato “ante tempus” del preponente dal rapporto, l’agente ha diritto non all’indennità sostitutiva del preavviso, ma al risarcimento del danno derivante da detto recesso”