Cass. 4.9.2014, n. 18690 – Art. 1751 c.c. – Applicabilità al contratto di agenzia a tempo determinato

Il primo motivo è fondato, considerato che, ai sensi dell’art. 1751 c.c. (come modif. dal D.Lgs. n. 303 del 1991, e n. 65/99), vigente dal 1 gennaio 1993, va riconosciuto il diritto all’indennità di cessazione del rapporto di agenzia in ragione della durata del contratto stesso, anche nel caso di cessazione di un contratto a tempo determinato. L’art. 1751, nella nuova formulazione, prevede, infatti, la corresponsione di detta indennità “all’atto della cessazione del rapporto…”, senza alcuna ulteriore specificazione e distinzione tra la cessazione del rapporto a tempo determinato e quella a tempo indeterminato, in attuazione della direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986.