Cass. 4.5.2016, n. 8887 – Forme pensionistiche diverse – Ricongiunzione – Presupposti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 27 aprile 2010, la Corte d’appello di Salerno accoglieva l’appello proposto dall’Inps (in via principale) e dalla Fondazione Enasarco (in via incidentale) contro la sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore che, in accoglimento della domanda proposta da P.F., aveva condannato l’Inps al pagamento, in favore del ricorrente, della pensione di vecchiaia, con decorrenza 1 marzo 2007, sul presupposto che questo aveva totalizzato contributi settimanali corrispondenti ad oltre quarant’anni lavorativi, comprensivi ex D.Lgs. n. 42 del 2006 del periodo contributivo accreditato presso la Fondazione.

2. Contro la sentenza, Francesco P. propone ricorso per Cassazione, fondato su due motivi. Resistono, con distinti controricorsi, la Fondazione Enasarco e l’Inps, che hanno, altresi’, depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, l’assicurato censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1 nonche’ dei D.Lgs. n. 509 del 2004 e D.Lgs. n. 103 del 1996 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), assumendo che sussistevano tutti i requisiti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, previa totalizzazione dei contributi gia’ versati presso la Fondazione Enasarco.

Con il secondo motivo, il P. richiama un precedente arresto di questa Corte (sentenza n. 20425/2010) che ha riconosciuto la facolta’ di trasferire i contributi per la pensione di ex dipendente nelle gestioni speciali autonome, in ottemperanza alla L. n. 29 del 1979.

2. – La controversia di cui alla presente causa investe l’interpretazione del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1 discutendosi se fra le forme pensionistiche contemplate dalla norma, ai fini della totalizzazione dei contributi, debba o meno essere ricompresa la Fondazione Enasarco.

La Corte Costituzionale ha piu’ volte affermato che il meccanismo della totalizzazione dei periodi contributivi versati in diverse gestioni previdenziali debba operare nel caso in cui l’assicurato non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni alle quali e’, o e’ stato iscritto (in particolare sentenze n. 325 /2003, n. 198/2002 e n. 61/1999). Il giudice delle leggi ha sottolineato che la totalizzazione dei periodi contributivi versati in diverse gestioni previdenziali non ha nel nostro ordinamento un carattere generale, ad esclusione del caso in cui l’assicurato non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e’, o e’ stato, iscritto (diritto sancito dalla L. n. 388 del 2000, art. 71 che, appunto, prevede la possibilita’ della totalizzazione per il lavoratore che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche ivi previste; cfr., in particolare, sentenza n. 61/1999). In particolare, la Corte costituzionale – con la sentenza n. 61 del 1999 – ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della L. 5 marzo 1990, n. 45, artt. 1 e 2, nella parte in cui non prevedevano, in favore dell’assicurato – che non avesse maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e’ stato iscritto, nonostante il versamento di contributi in misura anche superiore rispetto all’anzianita’ contributiva richiesta nei singoli sistemi pensionistici – in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi secondo il sistema della totalizzazione.

Pertanto, oltre alla previsione di casi specifici di cumulo di periodi contributivi per gestioni particolari (per i lavoratori per i quali sia liquidata la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell’assicurazione generale dei lavoratori dipendenti, L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 16; per i soggetti cui si applichi integralmente il nuovo sistema contributivo di calcolo della pensione, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, art. 1), l’intervento del giudice delle leggi ha dato avvio all’evoluzione normativa in materia di totalizzazione: il legislatore e’ intervenuto con la L. n. 388 del 2000, art. 71, cui e’ stata data attuazione con il D.M. 7 febbraio 2003, n. 57. Il diritto alla totalizzazione, ossia al cumulo dei periodi assicurativi maturati presso gestioni pensionistiche diverse, e’ sottoposto, tra l’altro, alle seguenti condizioni: a) il lavoratore non deve avere maturato il diritto a pensione presso alcuna gestione (e cioe’ ne presso l’AGO, ne’ presso le forme sostitutive, esclusive ed esonerative, e neppure presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti privatizzati di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509; 13) la totalizzazione vale solo per le pensioni di vecchiaia e per i trattamenti pensionistici di inabilita’. Detta normativa e’ stata abrogata e sostituita, con efficacia dal primo gennaio 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, in attuazione della delega di cui alla Legge di riforma delle pensioni n. 243 del 2004, comma 1, lett. d).

Con L. n. 243 del 2004 e’ stata, quindi, conferita delega al Governo per l’emanazione di uno o piu’ decreti legislativi contenenti norme (tra l’altro e per cio’ che qui specificamente rileva) “intese a:… d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l’operativita’ anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi”; l’art. 2, di tale legge delega ha previsto, fra i principi e criteri direttivi a cui il legislatore delegato si sarebbe dovuto attenere, di “o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilita’ di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l’obiettivo di consentire l’accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta’ sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianita’ contributiva, indipendentemente dall’eta’ anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sara’ tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facolta’ e’ estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorche’ deceduto prima del compimento dell’eta’ pensionabile”.

In attuazione appunto della L. n. 243 del 2004, e’ stato emanato il D.Lgs. n. 42 del 2006, il cui art. 1, nel testo originario (da applicare ratione temporis), prevedeva quanto segue: “1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o piu’ forme di assicurazione obbligatoria per invalidita’, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche’ alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano gia’ titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, e’ data facolta’ di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un’unica pensione.

Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresi’ ricomprese la gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

“2. La facolta’ di cui al comma 1 puo’ essere esercitata a condizione che: a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta’ e possa far valere un’anzianita’ contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall’eta’ anagrafica, abbia accumulato un’anzianita’ contributiva non inferiore a quaranta anni; b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di eta’ ed anzianita’ contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

“3. La totalizzazione e’ ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all’esercizio della facolta’ di totalizzazione”.

La disciplina consente, pertanto, agli assicurati che possono far valere periodi assicurativi, frazionati presso due o piu’ regimi pensionistici, compresi quelli gestiti dagli enti previdenziali privatizzati (tra i quali e’ inclusa la Fondazione Enasarco) e che non siano gia’ titolari di trattamento pensionistico autonomo, di totalizzare i periodi contributivi maturati presso detti distinti regimi, per la parte in cui gli stessi non si sovrappongono.

La totalizzazione e’, quindi, ammessa nelle ipotesi in cui non vi sia coincidenza di periodi assicurativi, requisito che non ricorre con riguardo agli agenti e rappresentanti di commercio.

Il trattamento pensionistico degli agenti di commercio, gravante sul fondo di previdenza gestito dal Fondo Enasarco, introdotto originariamente dal D.M. 10 settembre 1962 con caratteri di esclusivita’ ed autonomia, pur essendo, successivamente (in forza della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 29 del D.P.R. 30 aprile 1968, n. 758, e della L. 2 febbraio 1973, n. 12), divenuto integrativo nei confronti della pensione Inps, non ha percio’ acquistato natura di previdenza e assistenza sociale, trattandosi, nei due casi (Inps e Fondazione Enasarco), di eventi diversi coperti da separate forme di assicurazione, e consistendo la peculiarita’ del suddetto trattamento integrativo nell’essere lo stesso erogato sulla base di conti individuali, alimentati esclusivamente dal versamento, da parte dei preponenti, di talune percentuali sulle provvigioni da essi liquidate agli agenti nonche’ da un pari contributo a carico di questi ultimi (cfr. in questo senso Cass. n. 1327/2013, n. 8467/2007, n. 8201/1995). La Fondazione, quindi, non. si sostituisce al regime generale ma si limita a gestire una forma integrativa di tutela, con conseguente persistente obbligatorieta’ di iscrizione presso l’Inps.

Ne consegue la coincidenza dei periodi assicurativi presso I’Inps, e presso la Fondazione Enasarco, con inapplicabilita’ del regime di cumulo dettato dal D.Lgs. n. 42 del 2006.

Va, infine, rilevato che il richiamo ad un orientamento precedente di questa Corte (n. 20425/2010) da parte del ricorrente e’, da una parte, irrilevante (non sussistendo, per il giudice di merito, l’obbligo di conformarsi alle pronunce della Corte di legittimita’) e, dall’altra, fuorviante, trattandosi di pronunzia emessa con riguardo al diverso istituto della ricongiunzione.

3. In conclusione, per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere respinto.

4. Considerato il profilo di originalita’ e complessita’ della questione, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.