Cass. sez. lav., 29.10.2012, n. 18560 – Patto di non concorrenza

In tema di agenzia, l’art. 1751-bis, comma 1, c.c., nel disciplinare il patto di non concorrenza, stabilisce che lo stesso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per il quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto. Tale patto tuttavia, può ritenersi operante, ai sensi della richiamata disposizione, solo per la medesima zona e clientela per la quale era stato concluso il contratto di agenzia, mentre deve ritenersi nullo per la parte eccedente.