Cass. sez. lav., 28.8.2003, n. 12629 – Recesso ad nutum
In tema di contratto di agenzia, l’esercizio da parte del preponente della facoltà di recedere ad nutum del rapporto, salvo l’obbligo di preavviso, non può, come tale, integrare un fatto illecito, cosicché il pregiudizio derivato all’agente dal recesso non costituisce danno risarcibile (Cass. 9317-2002); che, inoltre, la previsione dell’art. 1751, comma quarto, c.c., secondo cui la concessione all’agente dell’indennità di cessazione del rapporto non priva l’agente medesimo “del diritto all’eventuale risarcimento dei danni”, non configura un’ipotesi di risarcimento del danno da fatto lecito, spettante in ogni caso in conseguenza della cessazione del rapporto negoziale, ma si riferisce ad eventuali danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale, cumulabili con il danno da perdita delle provvigioni, connesso, per esempio, alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, all’ingiuriosità del recesso del preponente, all’induzione dell’agente, prima della risoluzione del rapporto, a oneri e spese di esecuzione del contratto poi inopinatamente risolto (Cass. 11402-2000).