Cass. sez. lav., 10.1.1996, n. 111 – Attività accessorie
Con questa pronuncia la S.C. individua i caratteri della prestazione accessoria dell’agente di commercio rilevando, ai fini della sua ricomprensione o meno nella tipologia complessiva delle prestazioni tipiche a carico dell’agente, la rilevanza. Così si è affermato che la consegna al cliente delle merci vendute rientra nell’oggetto del rapporto di agenzia, qualora abbia carattere strumentale ed accessorio rispetto all’obbligo principale dell’agente – il quale e’ un lavoratore autonomo atteso che esplica la propria attivita’ autonomamente ed assumendosi il rischio del risultato di essa – che e’ quello di promuovere la conclusione di contratti. Qualora la suddetta attivita’ di consegna assuma invece una rilevanza prevalente rispetto al suddetto obbligo, essa ben puo’ costituire oggetto di un distinto, anche se collegato, rapporto di lavoro subordinato.