Cass. sez. lav., 10.1.1996, n. 111 – Attività accessorie

Con questa pronuncia la S.C. individua i caratteri della prestazione accessoria dell’agente di commercio rilevando, ai fini della sua ricomprensione o meno nella tipologia complessiva delle prestazioni tipiche a carico dell’agente, la rilevanza. Così si è affermato che la  consegna al  cliente delle merci vendute rientra nell’oggetto del rapporto   di   agenzia, qualora   abbia   carattere   strumentale ed accessorio rispetto  all’obbligo principale dell’agente – il quale e’ un   lavoratore  autonomo atteso  che  esplica  la propria  attivita’ autonomamente ed  assumendosi  il rischio del risultato di essa – che e’  quello di  promuovere  la  conclusione di  contratti.  Qualora la suddetta attivita’ di consegna assuma invece una rilevanza prevalente rispetto  al suddetto obbligo, essa ben puo’ costituire oggetto di un distinto, anche se collegato, rapporto di lavoro subordinato.