Cass. sez. lav., 1.6.1998, n. 5372- Diritto di esclusiva

Quanto ai caratteri distintivi del contratto di agenzia nel quale il diritto di esclusiva previsto dall’art. 1743 c.c. costituisce un elemento naturale per costante giurisprudenza essi sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente, non escluse ex post dall’esiguità del numero di affari conclusi di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal proponente medesimo. Invece il rapporto di procacciatore d’affari che ha carattere atipico, anche se per la relativa regolamentazione può farsi ricorso analogico a quella dettata per il rapporto di agenzia, salvo che per la disciplina del preavviso che presuppone un incarico stabile e predeterminato si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore di cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni.