Cass. Sez. Lav., 10.10. 2005 , n. 19678 – Recesso per giusta causa
Al rapporto di agenzia si applica l’istituto del recesso per giusta causa previsto dall’art. 2119 codice civile, in virtù della palese analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quella dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi sull’elemento fiduciario. La nozione di giusta causa di cui all’art. 2119 codice civile può essere utilizzata al fine di stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto o non per un fatto imputabile al preponente o all’agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto.