App. Milano, 18.05.2023, n. 532

La necessità, prevista dall’art. 1742 c.c., della prova scritta del contratto di agenzia va letta congiuntamente all’assenza di forme particolari o ad substantiam per la stipula del relativo contratto. Ed, infatti, per il contratto di agenzia la forma scritta è espressamente prevista ex art. 1742, comma 2, c.c. solo ad probationem tantum; in tal caso, dunque, l’unica conseguenza dell’inosservanza della forma stabilita è il divieto della prova testimoniale (art. 2725, comma 1 c.c.) e di quella presuntiva (art. 2729, comma 2, c.c.) (così CA MI n. 651/22)

La mancanza di un contratto scritto, come nel caso di specie, non preclude dunque l’indagine sull’esistenza e sulla natura del rapporto intercorso quale agenzia, ma comporta che tale accertamento debba svolgersi sulla base della documentazione prodotta in atti dalle parti in causa.