Variazioni contrattuali
In linea di principio, una volta concluso il contratto e così perfezionato l’accordo sui suoi elementi questo non può più essere modificato tranne il caso in cui si tratti di una modifica consensuale da parte degli stessi contraenti.
E’ questa una regola che incontra però un’eccezione allorquando si ricada nell’ipotesi del contratto di agenzia assoggettato agli AEC.
L’ art. 2 degli AEC del 2014, (industria, artigianato) prevede infatti che:
Le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e misura delle provvigioni possono essere:
– di lieve entità, intendendosi per lieve entità le riduzioni che incidano fino al 5% delle
provvigioni di competenza dell’agente o rappresentante nell’anno civile (1° gennaio – 31
dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione,
qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero;
– di media entità, intendendo per media entità le riduzioni che incidano oltre il 5% e fino al
15% delle provvigioni di competenza dell’agente o rappresentante nell’anno civile (1°
gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la
variazione, qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero;
– di rilevante entità, intendendo per rilevante entità le riduzioni superiori al 15% delle
provvigioni di competenza dell’agente o rappresentante nell’anno civile (1° gennaio – 31
dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione,
qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero.
L’art. 3 dell’ AEC 16.2.2009 (commercio) dispone:
Le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvigioni si considerano:
– di lieve entità quando comportano modifiche comprese tra 0 (zero) e 5 (cinque) per cento delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero;
– di media entità quando comportano modifiche comprese tra 5 (cinque) e 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero;
– di sensibile entità quando comportano modifiche superiori 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero.
Ampia facoltà è quindi concessa alla ditta preponente di modificare (variare) l’originario ambito territoriale (come anche l’entità della provvigione o quantità o tipologia dei prodotti o la clientela) purchè detta variazione venga comunicata all’agente nel rispetto di un termine minimo di preavviso più o meno ampio a seconda dell’intensità economica della variazione.
Variazione che, qualora non ecceda determinati limiti percentuali, dovrà comunque essere accettata dall’agente il quale, pertanto, non potrà opporsi alla sua attuazione; facoltà che gli viene, invece, concessa laddove detta riduzione importi una diminuzione del monte provvigionale al di sopra del limite del 15% / 20%.
In tale caso l’agente sarà tenuto a comunicare nel termine di 30 giorni la sua intenzione di non accettare la menzionata riduzione costituendo, così la comunicazione (di variazione) del preponente <<preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante>>, con conseguente diritto dell’agente alla relativa indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.