Star del credere
Prima dell’entrata in vigore della Legge comunitaria 1999 (l. 21.12.99, n.526, contenente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee), l’operatività dello “star del credere” veniva fatta discendere incondizionatamente al verificarsi di un inadempimento del terzo.
Così stabilivano gli accordi economici collettivi, i quali restringevano l’obbligo dell’agente di tenere indenne il preponente, nella misura massima del 20% (art. 7 dell’ AEC 20.6.56) o del 15% o comunque del triplo della provvigione (art. 8 dell’ AEC 19.12.79, art.7 dell’AEC 24.6.81, art. 7 dell’AEC 21.3.84), alle sole ipotesi di <<insolvenza totale o parziale del compratore>> e, cioè, di incapacità del terzo a far fronte all’obbligazione assunta, indipendentemente da un accertamento in sede giudiziale.
Lo stato delle cose è però mutato in conseguenza dell’intervenuta modifica dell’ art. 1746 c.c. contenuta nella legge Comunitaria ‘99 (l. 21.12.99, n.526), consistente nell’abolizione della regola generale dello “star del credere” per il contratto di agenzia e, comunque, nell’introduzione del divieto di un qualunque patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità anche solo parziale per l’inadempimento del terzo, e nella contestuale introduzione del principio di eccezionalità della responsabilità dell’agente in ordine al buon fine dell’affare.
La nuova formulazione dell’ art.1746 c.c. vieta ora (a) il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo, (b) salva restando la possibilità per le parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell’agente, (c) purchè ciò avvenga con riferimento a singoli affari, individualmente determinati, (d) l’importo della garanzia medesima non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe diritto a percepire e sia riconosciuto all’agente un apposito corrispettivo.
L’innovazione del regime dello “star del credere” si fonda, dunque, su quattro punti fondamentali.
Il primo riguarda il divieto di un qualunque patto generalizzato dello “star del credere” in riferimento ad ogni affare promosso dall’agente in costanza di rapporto.
Il che equivale a dire che lo star del credere non interesserà più indistintamente tutti potenziali affari che l’agente promuoverà nella zona di sua pertinenza.
Al limite, e qui sta la seconda novità, l’agente potrà essere tenuto ad un’ <<apposita garanzia>>, purchè riferita a singoli affari <<individualmente determinati>> e semprechè sia preventivamente concordata con la preponente.
E’ questo, certamente, l’aspetto più significativo dell’indicato provvedimento modificativo, se si tiene conto che ad oggi l’agente, come si è detto, è comunque considerato sempre responsabile della regolare esecuzione degli affari indistintamente promossi.
Ma anche qualora venga concordato tra agente e preponente l’assunzione, da parte del primo, di un’apposita garanzia riferita al singolo affare, tale garanzia, come stabilisce la cennata modifica dell’ art. 1746 c.c., non può comunque essere di ammontare più elevato rispetto alla provvigione da questi percepita.
Si tratta, anche qui, di una importante novità, che risolve definitivamente la questione dei limiti della responsabilità dell’agente, fino ad oggi materia di dibattito dottrinale e di numerosi interventi giurisprudenziali.
L’ultima apprezzabile novità è, infine, quella che riguarda la previsione, in favore dell’agente che ha assunto l’obbligo di garanzia in riferimento ad un determinato affare, di un apposito corrispettivo.
Anche questa rappresenta una novità di notevole importanza, che risolve definitivamente la questione della configurabilità di un compenso aggiuntivo in favore dell’agente; questione sulla quale era intervenuta più volte giurisprudenza escludendone l’ammissibilità sulla scorta della mancanza di una precisa disposizione in proposito.
Detto corrispettivo, che viene lasciato alla libera determinazione delle parti, non può mancare pena, visto il carattere imperativo della disposizione, la nullità ex art. 1418 c.c. dell’intero obbligo di garanzia.