Subagente
Manca nel codice civile, come anche negli accordi economici collettivi, qualunque riferimento normativo al subagente.
In realtà tale figura esiste ed è molto ricorrente nella pratica commerciale.
In sostanza il subagente è un agente che presta la sua opera professionale in favore di un altro agente il quale, ultimo, risponde del suo operato nei confronti del preponente.
L’oggetto del contratto di subagenzia corrisponde quindi al medesimo oggetto del contratto principale concluso tra preponente ed agente.
Lo stretto rapporto di dipendenza esistente tra tali contratti, in forza del quale l’esistenza dell’uno viene subordinato all’esistenza dell’altro, comporta che tra essi, pur mantenendo ciascuno una propria autonoma causa, si venga così a realizzare un collegamento contrattuale tipico, finalizzato all’attuazione di un’unica complessa operazione economica.
Il contratto di subagenzia si colloca senza difficoltà, come la sublocazione, il subtrasporto, il subappalto, ecc. nella categoria del contratto derivato o subcontratto.
Ne consegue che quanto previsto in materia di agenzia trova piena applicazione anche per quanto riguarda il rapporto di subagenzia.
Ad esso troveranno perciò applicazione sia le norme del codice civile (ad eccezione dell’ art.1745 c.c., concernente determinati e limitati poteri di rappresentanza del preponente, che sono attribuiti all’agente e che non si estendono al subagente) come pure le norme degli accordi economici collettivi del settore commerciale. Ovviamente quelli che sono i diritti a favore del subagente, nascenti da tale rapporto, compreso quello alla provvigione, non potranno essere fatti valere nei confronti della casa mandante dell’agente, ma verso quest’ultimo come pure, a quest’ultimo, il subagente risponderà per le obbligazioni che è tenuto ad osservare.
Dal collegamento contrattuale così instaurato tra agenzia e subagenzia deriva poi, come ulteriore conseguenza, una interdipendenza degli stessi nelle vicende che possono riguardare il contratto principale (ad es.invalidità, inefficacia, risoluzione). Il verificarsi di taluna di siffatte situazioni estende i suoi effetti anche all’eventuale contratto di subagenzia, riguardato come contratto accessorio.
Pertanto, l’eventuale scioglimento del contratto di agenzia determinerà, come conseguenza riflessa, anche lo scioglimento del contratto di subagenzia ad esso collegato.
Ovviamente il recesso dalla subagenzia, conseguente alla cessazione del rapporto principale, dovrà essere comunicato nel rispetto dei termini di preavviso comportando, altresì, il sorgere in capo al subagente, del diritto alla conseguente indennità.