Stabilità dell’agente

La stabilità rappresenta anch’esso un elemento essenziale e tipico richiesto dall’ art. 1742 c.c. per la configurabilità del contratto di agenzia.

Essa consiste, propriamente nel fatto che l’attività dell’agente non è limitata al compimento di un singolo affare, ma di tutti quegli affari che nel corso del rapporto si presentano utili e convenienti per il preponente.

Non può, pertanto, configurarsi un contratto di agenzia nè tantomeno un’impresa dell’agente se l’organizzazione da quest’ultimo predisposta non si colloca in modo durevole ad una certa continuità di affari per una o più imprese preponenti.

Solo in presenza di un rapporto stabile, e perciò caratterizzato da una non occasionalità della prestazione, possono ritenersi soddisfatti i bisogni durevoli delle parti e, in particolare modo, quelli dello stesso preponente, il quale, solo avvalendosi di una collaborazione non sporadica dell’agente, può conseguire quei risultati economici connessi ad una capillare introduzione nel mercato dei prodotti alla cui produzione è rivolta la sua attività imprenditoriale.

E la stabilità rappresenta l’elemento che contraddistingue l’agenzia dalla mediazione;quest’ultima, infatti si compie ed esaurisce con la conclusione del singolo affare intermediato (art.1754 c.c.).

Ma la stabilità si rivela,altresì, un indubbio punto di differenziazione tra agenzia e procacciamento di affari.

L’attività del procacciatore, diversamente da quella dell’agente, si caratterizza, infatti, per essere un’attività episodica, svincolata da una qualunque vincolo stabile e duraturo.