Scioglimento
Sulla scia del principio generale accolto nel nostro ordinamento che vieta consente la perpetuità dei vincoli obbligatori (o, in altre parole, che permette di convertire in temporanei i rapporti potenzialmente perpetui), anche il contratto di agenzia, come ogni altro rapporto contrattuale, è indirizzato a svolgere i propri effetti in un determinato ambito temporale.
Ambito che può essere più o meno ampio ma che, in ogni caso, risulta determinato nei suoi confini.
Limitazione della sua operatività che può essere considerata già in sede di conclusione del contratto medesimo, attraverso la fissazione della sua durata (contratto di agenzia a tempo determinato), come essere lasciata alla disponibilità delle stesse parti (contratto di agenzia tempo indeterminato), libere, in qualunque momento, di incidere sulla sua prosecuzione attraverso una manifestazione di volontà esercitata in tal senso.
Ne consegue pertanto che il contratto di agenzia si estingue o per effetto della scadenza del termine prefissato (contratto di agenzia a tempo determinato) o come conseguenza del recesso unilaterale operato da una delle parti (contratto di agenzia a tempo indeterminato).
A queste, che rappresentano le cause tipiche di scioglimento del vincolo contrattuale, vanno poi aggiunte le altre cause ordinarie di scioglimento dei contratti, quali la risoluzione consensuale, la risoluzione per inadempimento, la risoluzione per impossibilità sopravvenuta.