Sconti e dilazioni

L’agente, in considerazione della previsione normativa dell’ art. 1744 c.c., non può concedere sconti o dilazioni in mancanza di una specifica autorizzazione.

Si tratta di una disposizione finalizzata ad impedire che l’agente, in assenza di una qualunque autorizzazione della ditta preponente, intervenga sulla consistenza dell’affare, decidendo lui stesso l’ammontare della controprestazione dovuta dal terzo – compratore, diminuendo arbitrariamente la misura della controprestazione, o prorogando un termine prossimo a scadere o eventualmente già scaduto oppure, anche, concludendo con il cliente accordi transattivi aventi ad oggetto l’entità della prestazione da quest’ultimo dovuta al preponente.