Ruolo agenti di commercio

L’art. 2 della l. 3.5.85 n.204, sulla disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio, che ha abrogato la precedente l.12.3.68, n.316, prevedeva l’obbligo, per chi intendesse svolgere l’attività di agente o rappresentante di commercio, dell’iscrizione in un apposito ruolo istituito presso ciascuna Camera di Commercio.

L’iscrizione doveva essere richiesta prima dell’inizio dell’attività con apposita domanda, indirizzata alla Commissione che provvedeva alle iscrizioni al ruolo (istituita presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura) ed alla loro tenuta ed era subordinata alla ricorrenza di precisi requisiti, espressamente indicati dall’art. 5, dei quali il richiedente (singolo agente o legale rappresentante nel caso in cui l’attività di agenzia fosse svolta da società, art.6) doveva essere in possesso all’atto della sua presentazione.

A mente del citato art. 5 i requisiti richiesti erano: (a)essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri della Comunità europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica Italiana; (b)godere dell’esercizio dei diritti civili; (c)non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; (d)avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell’obbligo vigenti al momento dell’età scolare dell’interessato, conseguendo il relativo titolo.

Il richiedente doveva, inoltre, (1) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni; (2)oppure avere prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purchè l’attività sia stata svolta anche non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda; (3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.

L’inosservanza all’obbligo di iscrizione al ruolo veniva espressamente sanzionato dall’art. 9, il quale poneva il divieto a chi non era iscritto al ruolo di esercitare l’attività di agente o rappresentante di commercio, con la conseguente immediata applicazione nei confronti del contravventore e della ditta mandante di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra £. 1.000.000 e £.4.000.000.

L’obbligo di iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, sussisteva, come ha affermato in più occasioni la giurisprudenza, per i soli agenti operanti in Italia, con conseguente esclusione di coloro che operano esclusivamente all’estero, anche su mandato di preponenti italiani.

Tale aspetto aveva però costituito oggetto di alcuni interventi della Corte di Giustizia la quale aveva osservato che, a mente di quanto stabilisce l’art. 1, n. 2 della direttiva, la qualifica di agente commerciale andava riconosciuta alla persona <<che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona (…) la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente>>.

Con ciò, dunque, poichè l’iscrizione in un albo non figurava come condizione per beneficiare della tutela della direttiva, ne conseguiva che il beneficio della tutela della direttiva non era subordinato all’iscrizione all’albo.

Sulla scorta di tali considerazioni, la questione pregiudiziale sottopostagli era stata risolta rilevandosi che la direttiva del Consiglio 18.12.86, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, <<ostava ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente di commercio in apposito albo>>.

Successivamente investita della vicenda, la Corte di Giustizia, con la sentenza 6.3.2003, n. 485, aveva poi ribadito tale posizione, confermando come l’iscrizione al ruolo non rappresentasse un elemento essenziale ai fini della validità del contratto di agenzia concluso, né tantomeno l’iscrizione al registro delle imprese.

Con l’indicata pronuncia la Corte di Giustizia aveva però soggiunto che la direttiva comunitaria non escludeva aprioristicamente che la normativa nazionale subordinasse l’iscrizione al registro delle imprese all’iscrizione dell’agente in un apposito “albo”, purchè detta mancata iscrizione non avesse inciso sulla validità del contratto di agenzia concluso.

Alle luce di tali rilievi giurisprudenziali si poteva quindi affermare, in conclusione, che l’iscrizione al Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio continuava a costituire un adempimento cui era tenuto l’agente di commercio.

Adempimento che era imposto dalla l. 204/85, la cui inosservanza, però, alla luce degli indicati interventi della Corte di Giustizia, non costituiva più causa di nullità del contratto di agenzia il quale doveva, quindi, considerarsi valido anche nella ipotesi di mancata iscrizione dell’agente.

Il quadro così delineato ha però subito una ulteriore modifica.

Con il Decreto Legislativo 26.03.2010 n. 59 (che ha recepito la “direttiva servizi” CE n. 123/06), art. 74 (in calce al presente contributo), è stato soppresso, con decorrenza 8 maggio 2010, il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito nel lontano 1968.

La legge 204/85 (Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio) è stata dunque parzialmente abrogata, nel senso che non sono più in vigore le norme concernenti il ruolo e quelle sanzionatorie (art. 9).

La soppressione del ruolo non ha però completamente liberalizzato l’attività, sussistendo ancora alcuni requisiti necessari.

Se dunque, fino a tempo fa, l’agente di commercio era tenuto ad iscriversi prima all’apposito ruolo (tenuto dalle Camere di Commercio) e poi al Registro delle Imprese, presente in ogni Camera di Commercio, ora dovrà iscriversi direttamente al Registro delle Imprese.

A decorrere dal 31 luglio 2010 per esercitare l’attività di agente o rappresentante di commercio è necessario presentare all’ Ufficio Albi e Ruoli della competente C.C.I.A.A. (Camera di Commercio) una segnalazione certificata di inizio attività (in sigla: S.C.I.A.) contenente le certificazioni che attestano il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

L’Ufficio Albi e Ruoli, effettuato un controllo formale della documentazione, rilascia una ricevuta che potrà essere allegata alla D.I.A. (denuncia di inizio attività) da presentare al Registro delle Imprese.

Si ricorda che è con quest’ultimo atto (l’iscrizione al Registro delle Imprese) che l’agente inizia ufficialmente la propria attività (anche ai fini fiscali e previdenziali).

Il Registro delle Imprese, ovviamente, accetterà la domanda di iscrizione solo se il richiedente risulterà in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Oltre ad essere maggiorenne e a non risultare interdetto o inabilitato, chi vuole svolgere l’attività di agente o rappresentante deve possedere i cosiddetti requisiti “morali”.

Sarà necessario non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia e la fede pubblica, l’economia, l’industria e il commercio.

Ostacoli all’iscrizione sono anche le fattispecie penali dell’omicidio volontario, del furto, della rapina, dell’estorsione, della truffa, dell’appropriazione indebita, della ricettazione e di ogni delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore a due anni nel minimo e a cinque anni nel massimo.

E’ poi necessario non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della normativa contro la criminalità organizzata.

Oltre ai requisiti morali, l’agente di commercio dovrà essere in possesso dei requisiti professionali.

Le norme rimaste in vigore prevedono che occorra essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
aver frequentato con successo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni;
essere in possesso di un diploma di secondo grado a indirizzo commerciale ovvero aver conseguito una laurea in discipline economiche o giuridiche;
aver acquisito un’esperienza lavorativa qualificata nel settore vendite per due anni, anche non consecutivi, che si collochino temporalmente nel quinquennio che precede la domanda.

A quest’ultimo riguardo va osservato precisare che sono considerate valide le esperienze (documentabili) maturate come:
– operatori di vendita (ex viaggiatori/piazzisti);
– dipendenti qualificati che hanno svolto mansioni direttive e organizzative;
– titolari o legali rappresentanti di imprese operanti nel commercio e/o nella somministrazione di alimenti e bevande;
– titolari o legali rappresentanti (con incarichi direttivi e/o organizzativi) di imprese che svolgono attività produttiva e commerciale (vendita);
– titolari o legali rappresentanti di imprese che svolgono attività artigianale di produzione e vendita in serie;
collaboratori familiari (iscritto all’INPS) nell’ambito delle imprese indicate nei due punti precedenti.

Permane l’incompatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa quale dipendente privato o pubblico (fatta eccezione per i dipendenti pubblici con part-time non superiore al 50%) e nei confronti di coloro che svolgono attività di intermediazione (immobiliare o creditizia, per fare un esempio).
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Art. 74 – d.leg.vo 59/2010

1. Per l’attività di agente o rappresentante di commercio è soppresso il ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204.
2. L’attività di cui al comma 1 è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. 
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l’attività di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando la relativa qualifica.
4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l’accesso all’attività, all’articolo 5, comma 1, della legge 3 maggio 1985, n. 204, le lettere a), b) e d) sono soppresse e alla lettera c) la parola: «fallito» è soppressa.
5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa attività professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 maggio 1985, n. 204, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).