Ruolo agenti di assicurazione

L’iscrizione preliminare al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dal d.leg.vo 209/2005 è requisito indispensabile per l’esercizio dell’attività di agente di assicurazione.

L’art. 108 prevede infatti che l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata agli iscritti nell’indicato registro essendo <<vietata agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno>>.

L’ISVAP (ora IVASS) disciplina, con regolamento, la formazione e l’aggiornamento del registro nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.

Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:

a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;

b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;

c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima;

d) le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del testo unico dell’intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

e) i soggetti addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera.

Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro.

L’ISVAP (ora IVASS) rilascia, a richiesta dell’impresa o dell’intermediario interessato, un’attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate.

Per ottenere l’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili;

b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, nè essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi;

d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.

Ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro la persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall’ISVAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività. L’ISVAP (ora IVASS), con regolamento, determina le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.

L’agente deve altresì stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l’attività svolta in forza dell’iscrizione al registro con massimale di almeno un milione di euro per ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro all’anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell’Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. I limiti di copertura possono essere elevati dall’ISVAP, con regolamento, tenendo conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo.