Riscossione

L’ art. 1744 c.c. stabilisce che <<l’agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione>>.

In egual senso disponeva anche l’art. 3, 2° comma, dell’AEC 30.6.38, recepito nell’AEC 13.10.58; l’art. 4 dell’AEC 20.6.56; l’art.5 dell’AEC 19.12.79; l’art.3 dell’AEC 24.6.81, ed ora i recenti AEC del 2002.

Pertanto, sia all’agente con rappresentanza sia a quello senza rappresentanza non è attribuito il potere di riscuotere crediti del preponente salvo l’intervento di una specifica autorizzazione; autorizzazione che, come prevedono gli AEC 2009 e 2014, deve essere conferita per iscritto.

Anche tale attività, chiaramente accessoria rispetto all’obbligazione principale dell’agente che è appunto quella di promuovere la conclusione di contratti, rientra dunque nell’ambito del generico obbligo di collaborazione che l’agente medesimo deve osservare e che gli impone di comportarsi nel modo più confacente al raggiungimento degli interessi del preponente.

Essa è quindi inidonea a snaturare la funzione tipica dell’agenzia, che è e rimane sempre quella delineata dall’ art. 1742 c.c., come del resto, e lo si è già visto, accade per l’obbligo di informazioni.

Da ciò deriva che la facoltà riconosciuta all’agente di riscuotere i crediti del preponente, in quanto non dotata di una propria autonomia e quindi incapace di dar luogo ad un autonomo e distinto rapporto contrattuale non può giustificare il riconoscimento a favore dell’agente di uno specifico compenso nè tantomeno di un rimborso delle spese dallo stesso incontrate per riscuotere i crediti del preponente, semprechè detto incarico sia stato convenuto fin dall’inizio del rapporto di agenzia.

In tale caso, infatti, tale attività deve considerarsi già remunerata con la provvigione pattuita per l’affare concluso.

Diverso è, invece, il caso in cui tale potere sia stato conferito all’agente nel corso del rapporto di agenzia.

Qui l’attività di riscossione deve essere separatamente compensata, costituendo, come afferma la giurisprudenza, una prestazione.