Recesso per giusta causa
Lo scioglimento del contratto di agenzia può intervenire oltre che per effetto del recesso,
azionato da una delle parti nel rispetto del preavviso con riferimento al contratto di agenzia a tempo indeterminato, o per inadempimento ex art. 1453 c.c. o, nel caso di rapporto di agenzia a tempo determinato per scadenza del termine, anche per una giusta causa.
Istituto tipico del rapporto di lavoro subordinato esso deve peraltro ritenersi applicabile all’agenzia sulla base di un’estensione analogica dell’ art. 2119 c.c.
Tale norma, tipica del rapporto di lavoro subordinato, trova applicazione all’agenzia in considerazione di un’indubbia affinità esistente tra tale contratto e quello di lavoro subordinato, rinvenibile sia sotto l’aspetto della particolare natura del rapporto, che in entrambi i casi assume un carattere prevalentemente fiduciario, sia sotto l’aspetto dell’evidente analogia tra la disciplina prevista dagli artt. 1750 – 1751 c.c. e quella di cui agli artt. 2118 – 2119 c.c.
Attraverso il ricorso a tale istituto viene, quindi, concesso alle parti un rimedio immediato all’inadempimento di taluna di esse, costituito dal recesso, prima del termine, nel caso di contratto a tempo determinato, e dal recesso, con esonero dal preavviso e dalla corrispondente indennità nel caso di contratto a tempo indeterminato.